Sentenza del 20/01/2016 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO - ABUSO DEL DIRITTO - RILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - CONTRADDITTORIOENDO-PROCEDIMENTALE - OBBLIGATORIETA'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fondato sull'asserito abuso del diritto. Il ricorrente ha contestato la possibilità di attribuire rilevanza penale all'abuso, sostenendo che una simile qualificazione violerebbe i principi di determinatezza e tassatività della fattispecie penale, in assenza di una specifica norma tributaria antiabuso che preveda una sanzione penale. È stata inoltre dedotta la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La tesi accolta è che l'abuso del diritto, in mancanza di una specifica previsione normativa, non può fondare contestazioni di natura penale, poiché non è possibile ricavare una sanzione penale da una clausola antielusiva generale. L'abuso è tuttavia riconducibile alla disciplina antielusiva dell'art. 37-bis e, pertanto, trova applicazione l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dal comma 4, anche quando l'operazione non rientri espressamente nelle ipotesi elencate al comma 3. Il ricorso risulta quindi accolto, almeno sui profili relativi alla rilevanza penale dell'abuso e alla necessità del contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è interpretata come disciplina antielusiva applicabile anche alle condotte qualificabili come abuso del diritto. Il comma 4 impone il contraddittorio preventivo con il contribuente, indipendentemente dal fatto che l'operazione rientri o meno nelle ipotesi tipizzate dal comma 3.
Principi di determinatezza e tassatività in materia penale
L'abuso del diritto non può essere utilizzato, in assenza di una norma penale espressa e sufficientemente determinata, per fondare una contestazione penale o applicare sanzioni penali.
Massime di principio
- Una contestazione fiscale basata sull'abuso del diritto può produrre conseguenze tributarie, ma non può automaticamente tradursi in responsabilità penale se manca una specifica fattispecie incriminatrice applicabile.
- Le clausole antielusive generali non possono essere interpretate estensivamente in malam partem per creare reati o sanzioni penali non previsti dalla legge.
- Quando l'Amministrazione intende riqualificare un'operazione come abusiva o antielusiva, deve rispettare il contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina applicabile.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può incidere sulla legittimità dell'accertamento, soprattutto quando la norma impone espressamente all'Amministrazione di consentire al contribuente di fornire chiarimenti e difese.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra effetti fiscali dell'abuso, come il disconoscimento dei vantaggi tributari, ed effetti penali, che richiedono invece una base normativa autonoma, chiara e tassativa.
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