Ordinanza n. 85/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura della Provincia di Verona in data 29 luglio 2025; - del provvedimento di revoca del visto di ingresso -OMISSIS-emesso dal Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in data 19 aprile 2024; - del provvedimento di revoca/archiviazione, emesso in data 17 aprile 2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, del nulla osta al lavoro stagionale nr. P-SA/L/Q/2023/124310;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno, revoca del visto di ingresso e revoca/archiviazione del nulla osta al lavoro stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Campania, sede di Salerno, dopo che il TAR Veneto aveva ritenuto competente questo giudice in ragione della competenza territoriale relativa al provvedimento della Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l'Immigrazione, qualificato come revoca autonomamente lesiva del nulla osta al lavoro stagionale. Sono stati impugnati anche, quali atti autonomamente lesivi ma connessi per accessorietà, la revoca del visto di ingresso disposta dal MAECI e il diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Verona. Ai fini della decisione, il TAR ha rilevato che il provvedimento del SUI del 17 aprile 2024, indicato come atto principale e fondativo della competenza territoriale, non era stato depositato; risultava disponibile soltanto uno screenshot del portale informatico contenente dati sintetici. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire il provvedimento integrale, la comunicazione e/o ricevuta di notificazione alle parti, nonché l'eventuale preavviso di revoca, anche per verificare la tempestività del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l'Immigrazione, ordinando il deposito entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza: del provvedimento integrale di revoca del nulla osta, denominato anche "archiviazione"; dell'atto di comunicazione e/o della ricevuta di notifica; dell'eventuale preavviso di revoca. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria per consentire la decisione e verificare la tempestività del ricorso. È stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche interessate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando l'atto amministrativo centrale della controversia non è stato depositato e la documentazione disponibile consiste soltanto in dati sintetici o in uno screenshot informatico, il giudice può disporre l'acquisizione dell'atto integrale prima di decidere.
- L'acquisizione della comunicazione o notificazione dell'atto impugnato è istruttoriamente necessaria quando occorre verificare la tempestività del ricorso.
- In una controversia connessa relativa a più provvedimenti autonomamente lesivi, la competenza territoriale individuata in relazione all'atto amministrativo principale può attrarre anche gli atti successivi o accessori, secondo la valutazione compiuta dal giudice della competenza.
Come è indicizzato
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