Cassazione Penale, Ordinanza n. 25310/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per una violazione dell'art. 116 del codice della strada, deducendo un solo motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla persona dell'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato dalla Corte territoriale con riferimento all'assenza di elementi positivi e ai precedenti specifici dell'imputato; ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato e, perciò, inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osservando che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza per ottenere il beneficio e che il giudice può fondare il diniego sull'assenza di elementi di segno positivo e su dati negativi della personalità dell'imputato, come i precedenti specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
costituisce il reato per cui l'imputato è stato condannato in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
la riforma richiamata esclude che il solo stato di incensuratezza sia sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi a favore dell'imputato.
i criteri ivi indicati orientano il giudizio discrezionale sulla concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.
in caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non contraddittorio, dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
- Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può basarsi anche su un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente, ivi compresi i precedenti specifici dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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