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Circolare

Circolare numero 44 del 23-03-2012

Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con decreto del 12 dicembre 2011 pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 il saggio degli interessi legali è fissato al 2,50%. La variazione incide sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi in cui la legge consenta la riduzione alle misure degli interessi legali, sia sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento da tale data. Per i debiti contributivi già pendenti al 1° gennaio 2012, gli interessi devono essere calcolati applicando i tassi vigenti nei diversi periodi di maturazione.

Variazione del saggio di interesse legale al 2,50% dal 1° gennaio 2012 e relativi effetti contributivi e pensionistici

Variazione del saggio di interesse legale al 2,50% dal 1° gennaio 2012

La circolare dà conto dell’entrata in vigore del nuovo saggio di interesse legale, fissato al 2,50% dal 1° gennaio 2012 in forza del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011. Il provvedimento produce effetti sia in materia contributiva sia sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento

La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali, in deroga alla misura ordinaria delle somme aggiuntive di cui al comma 8 dello stesso articolo. Tale riduzione è però subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di una domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento della domanda, che richiede a sua volta il mantenimento della correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Ambito temporale di applicazione

La nuova misura del 2,50% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, il calcolo degli interessi deve essere eseguito tenendo conto delle diverse variazioni del tasso legale intervenute nel tempo, applicando per ciascun periodo il tasso vigente alla relativa decorrenza, secondo il criterio richiamato nell’allegato 2.

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche

Il provvedimento incide anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2012. Per le prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data, l’interesse legale applicabile è quindi pari al 2,50%. La procedura informatica di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata conseguentemente aggiornata per recepire la nuova misura.

Punti principali

Nuovo saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è pari al 2,50%.

Effetti sulle somme aggiuntive per omissioni o ritardi contributivi

La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, ma solo a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti. In caso di domanda di dilazione, tale condizione si considera realizzata solo dopo l’accoglimento della domanda, che presuppone il rispetto della correntezza e regolarità dei versamenti. La misura del 2,50% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2012 in poi.

Debiti contributivi pendenti al 1° gennaio 2012

Per le esposizioni debitorie già pendenti alla data del 1° gennaio 2012, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato tenendo conto delle variazioni nel tempo del saggio legale e applicando, per ciascun periodo, il tasso vigente alla rispettiva decorrenza, secondo quanto indicato nell’allegato 2.

Riflessi sulle prestazioni pensionistiche

Il nuovo saggio del 2,50% produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2012. Di conseguenza, l’interesse legale applicabile alle prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data è pari al 2,50%. La procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la nuova misura.

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