Risposta n. 326 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Comune istante sostiene, richiamando giurisprudenza, che la convenzione urbanistica è un accordo di diritto pubblico privo di sinallagma e quindi la cessione non costituirebbe uno scambio oneroso soggetto a IVA; pertanto l'atto non dovrebbe essere assoggettato a IVA.
Cessione al Comune da parte di impresa di aree a titolo di compensazione urbanistica aggiuntiva. Tassazione ai fini Iva.
Il quesito
Se la cessione al Comune, da parte della società attuatore, di un lotto destinato a Edilizia Residenziale Pubblica a titolo di "compensazione urbanistica aggiuntiva" debba essere assoggettata all'IVA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo (cessione effettuata da impresa) e territoriale; la cessione non è gratuita né effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione (eccezione di cui all'art.51 L.342/2000), ma avviene a prezzo convenzionale e costituisce cessione di beni ai sensi dell'art.2 DPR 633/1972, pertanto è rilevante ai fini IVA. Il parere è reso sulla base della documentazione acquisita.
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