Ordinanza n. 16325/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 in Lazio, nella parte in cui attribuisce 12,50 punti a candidati per il superamento di un precedente concorso per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del 23 giugno 2026 con cui l'USR per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva del concorso ordinario per la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. Contesta l'attribuzione a candidati di 12,50 punti in base al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, in ragione del superamento di un precedente concorso per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo termini e modalità dell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna statuizione sul merito o sulle spese.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Il TAR ha disposto la conversione del rito perché ha ritenuto che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR; ha inoltre applicato la previsione sulle amministrazioni da evocare in giudizio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Le amministrazioni individuate dalla disposizione sono parti necessarie nei giudizi rientranti nel rito PNRR; il giudice ne ha quindi ordinato la notificazione.
Massime di principio
- Quando una controversia ha ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR, il giudice applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporne la conversione.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissandone termini e modalità.
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