Ordinanza n. 714/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del decreto nr. -OMISSIS-del 08.07.2022 notificato tramite pec in data 11.07.2022 con il quale il Ministero ha dichiarato la patologia affetta dal maresciallo Stella non causa di servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un'infermità e la concessione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi legittimi del militare, deceduto prima dell'adozione del decreto impugnato e della proposizione del ricorso, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva determinato il decesso e la concessione del correlato equo indennizzo. I ricorrenti hanno dedotto vizi di legittimità derivanti dalla violazione di norme di legge nell'esercizio rinnovato del potere amministrativo, senza contestare la nullità del decreto per asserita violazione di un precedente decreto del Presidente della Repubblica che aveva accolto un ricorso straordinario proposto dal militare. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, rilevando che il rapporto di servizio era cessato, il militare era deceduto e gli eredi risiedevano in provincia di Torino.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e non ha esaminato il merito delle censure. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'art. 13, comma 1, c.p.a., poiché al momento della proposizione del giudizio il rapporto di pubblico impiego era cessato e il militare era deceduto. In tale situazione non opera il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. L'atto impugnato, riguardando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo spettante in relazione alla posizione personale del militare, esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza degli eredi ricorrenti, situato nella circoscrizione del TAR Piemonte, e non nella sede romana dell'amministrazione emanante. Il criterio dell'efficacia territoriale prevale quindi sul criterio della sede dell'autorità, secondo la logica di prossimità elaborata dall'Adunanza plenaria. Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Piemonte, disponendo la riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente dopo la riassunzione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il criterio generale della competenza territoriale, fondato sull'efficacia spaziale dell'atto, si applica quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento della proposizione del giudizio; l'atto può essere devoluto al TAR nella cui circoscrizione si producono direttamente i suoi effetti esclusivi.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il foro del pubblico impiego opera per le controversie riguardanti pubblici dipendenti quando il rapporto di impiego è ancora in corso; non si applica alla controversia proposta dagli eredi dopo il decesso del militare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
A seguito della dichiarazione di incompetenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai fini della prosecuzione del processo.
art. 125 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione della competenza territoriale tra i TAR.
Massime di principio
- Quando il rapporto di pubblico impiego sia cessato al momento della proposizione del giudizio, non trova applicazione il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.; la competenza territoriale deve essere individuata secondo i criteri generali dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Nel concorso tra il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia spaziale dell'atto, il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
- La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere determinata sulla base di regole predeterminate, senza che le parti possano scegliere un foro diverso da quello individuato dalla legge.
- Quando gli eredi impugnano un provvedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo spettanti a un militare deceduto, la competenza territoriale può radicarsi presso il TAR della circoscrizione in cui risiedono gli eredi, se in tale ambito si esauriscono gli effetti diretti dell'atto.
- La dichiarazione di incompetenza territoriale impone la riassunzione della causa davanti al TAR indicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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