Circolare numero 156 del 21-10-2021
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, per il mese di febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra criteri, beneficiari, limiti e modalità di accesso all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi INAIL) per la mensilità di febbraio 2021 previsto dall'art.70 del D.L. n.73/2021 per imprese agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo. Definisce esclusioni, condizioni di regolarità, compatibilità con la normativa UE sugli aiuti di Stato (sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo), risorse disponibili (72,5 milioni per il 2021), modalità telematiche di presentazione della domanda, differimento dei termini di versamento e controlli con eventuale recupero e sanzioni.
Esonero contributivo per imprese agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo (febbraio 2021) ex art.70 D.L. 73/2021
Punti principali
Base normativa e finalità
Art.70 D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito; obiettivo: tutela produttiva e occupazionale delle filiere agrituristica e vitivinicola e contenimento degli effetti del COVID-19 per la mensilità di febbraio 2021.
Soggetti beneficiari
Imprese dei codici ATECO indicati nell'allegato E (inclusi produttori di vino e birra), datori di lavoro agricoli e lavoratori autonomi agricoli (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni). Esclusione delle pubbliche amministrazioni.
Ambito e misure dell'esonero
Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro e della contribuzione agricola autonoma per febbraio 2021; esclusi premi e contributi INAIL e specifiche contribuzioni non previdenziali o di solidarietà elencate nella circolare.
Calcolo per lavoratori autonomi agricoli
Per coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri l'esonero è pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2021 riferita a febbraio 2021, nei limiti della contribuzione dovuta e al netto di altre agevolazioni.
Condizioni e requisiti
Subordinato a regolarità contributiva (DURC), rispetto norme di tutela del lavoro e contratti collettivi; compatibilità con altri esoneri entro il limite della contribuzione residua; per accesso via sezione 3.12 può essere richiesta la prova del calo del fatturato almeno del 30%.
Risorse e monitoraggio
Limite di spesa complessivo di 72,5 milioni di euro per il 2021; INPS monitora l'impatto e comunica a Ministero del Lavoro e MEF; in caso di scostamenti non saranno concessi altri provvedimenti.
Compatibilità aiuti di Stato
Esonero riconosciuto nel rispetto del Quadro Temporaneo UE: possibilità di accedere sia alla sezione 3.1 sia alla 3.12 con limiti di massimali e condizioni specifiche (es. massimali per impresa, criteri di difficoltà, cumulabilità, periodo di raffronto feb 2019). Registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti o nel registro Sian per il settore agricolo.
Modalità di presentazione e termini
Domanda tramite modulo telematico 'Esonero Art. 70 D.L. n.73/2021' sul Portale delle Agevolazioni; per autonomi in agricoltura nel Cassetto previdenziale Autonomi. L'istanza deve specificare se si richiede l'esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 e l'importo per ciascuna sezione; termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio di disponibilità del modulo.
Differimento dei versamenti e disposizioni transitorie
Con messaggio n.2418/2021 differiti i termini di pagamento già scaduti o in scadenza in attesa della definizione delle istanze (es. versamenti con scadenze 16 marzo, 16 luglio e 16 settembre 2021 a seconda dei casi); in attesa dell'esito il mancato versamento non pregiudica la verifica della regolarità contributiva.
Controlli, recupero e sanzioni
INPS effettua verifiche su regolarità contributiva e codici ATECO; istanze irregolari o non conformi respinte o annullate con recupero della contribuzione e aggravio di sanzioni civili. Per accessi indebiti ai sensi della sezione 3.12 il recupero riguarda l'importo fruito in tale sezione.
Regole particolari per imprese con piu attivita
Se l'azienda svolge piu attività agricole e include codice 01.21.00 (coltivazione di uva) o codici agriturismo 55.20.52/56.10.12 l'esonero si applica alla posizione contributiva complessiva dell'azienda tenuto conto dell'interazione tra attività.
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