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Circolare

Circolare numero 158 del 22-10-2021

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’attuazione della normativa di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis), che, nel disporre la sospensione dell’applicazione della norma di cui dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge n. 92/2012, ha stabilito, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, che per il trattamento di mobilità in deroga non trova applicazione il meccanismo della riduzione della prestazione prevista nei casi di terza e quarta proroga.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che, per i lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità in deroga in aree di crisi complessa, nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2021 non si applica la riduzione del 40% prevista per terza e quarta proroga dall'art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012, per effetto dell'art. 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021. Il beneficio è riconosciuto d'ufficio, il relativo onere è quantificato in 500.000 euro per il 2021 e sono fornite specifiche istruzioni contabili per la rilevazione della spesa.

Sospensione della riduzione del 40% sui trattamenti di mobilità in deroga (terza e quarta proroga) per il periodo 01/02/2021-31/12/2021 e relative istruzioni operative, finanziarie e contabili

Punti principali

Quadro normativo

Richiamo alle norme rilevanti: art. 2, c.66, legge 28/6/2012 n.92 (riduzioni 10/30/40%), art.1 c.289 legge 30/12/2020 n.178 (rifinanziamento interventi art.44 D.Lgs.148/2015), e art.38 c.2-bis legge n.106/2021 (sospensione della riduzione per 2021).

Sospensione della riduzione per terza e quarta proroga

Per il periodo 01/02/2021-31/12/2021 non si applica l'abbattimento del 40% sui trattamenti di mobilità in deroga concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori in aree di crisi complessa (ai sensi dell'art.27 D.L.22/6/2012 n.83). Restano invece ferme le riduzioni del 10% e del 30% per prima e seconda proroga.

Applicazione automatica

L'Istituto (INPS) applicherà d'ufficio il beneficio senza necessità di istanza da parte degli interessati; saranno forniti successivi messaggi operativi alle Strutture territoriali per la gestione dettagliata.

Finanziamento e limite di spesa

Gli oneri connessi sono valutati in 500.000 euro per l'anno 2021; la copertura avviene mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'art.1, c.200, della legge 23/12/2014 n.190, come rifinanziato dall'art.77, c.7, del D.L. n.73/2021. Tale importo costituisce il limite massimo di spesa e sarà monitorato dall'Istituto.

Istruzioni contabili

Istituzione del conto GAU30276 nell'evidenza contabile 'GAU' per rilevare l'onere derivante dalla non applicazione della riduzione prevista dalla legge n.92/2012 per terza e quarta proroga (periodo 01/02/2021-31/12/2021). Il conto sarà utilizzato dalla procedura dei pagamenti accentrati insieme agli altri conti già in uso. Allegata la variazione al piano dei conti (Allegato n.1).

Monitoraggio

L'Istituto provvederà al monitoraggio del beneficio erogato e del rispetto del limite massimo di spesa di 500.000 euro.

Firma

Direttore Generale Gabriella Di Michele.

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