Ordinanza n. 16350/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AM12 in relazione all'attribuzione di 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del 23 giugno 2026 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito per la classe AM12, contestando l'attribuzione a candidati concorrenti di 12,50 punti in base al criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023. I candidati avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado, mentre il concorso impugnato riguardava la classe AM12, relativa alla scuola secondaria di primo grado. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né decide nel merito la legittimità dell'attribuzione del punteggio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati dall'ordinanza n. 836/2019 del TAR Lazio. La decisione sulla domanda di annullamento è rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nel giudizio relativo a una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il comma 4 individua come parti necessarie le amministrazioni indicate; il giudice dispone quindi la notificazione del ricorso anche nei loro confronti.
Come è indicizzato
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