Ordinanza n. 14/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione per trenta giorni dei collegamenti telematici dell'Automobile Club d'Italia e inibizione delle attività relative alle procedure semplificate dello STA, unitamente all'ingiunzione di esposizione del logo ufficiale dello STA e agli atti presupposti di ispezione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore PRA e STA)
La controversia
L'Automobile Club d'Italia ha impugnato il provvedimento regionale che ha sospeso per trenta giorni i collegamenti telematici e inibito le attività inerenti alle procedure semplificate dello Sportello telematico dell'automobilista, nonché la nota con cui era stata ingiunta l'esposizione del logo ufficiale dello STA e, ove occorrente, il verbale e il provvedimento di ispezione. In sede cautelare è stata contestata, in particolare, la sussistenza del potere dell'amministrazione regionale di accertare e sanzionare le irregolarità relative allo STA operante presso il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI. La questione è stata esaminata alla luce del d.P.R. n. 358/2000, che disciplina lo STA e individua quattro soggetti abilitati alla sua istituzione: uffici della Motorizzazione civile, uffici del PRA, delegazioni ACI e imprese private di consulenza automobilistica. Il ricorrente ha sostenuto l'assenza o comunque l'illegittimo esercizio del potere regionale di controllo nei confronti dello STA presso il PRA, richiamando la differenziazione dei regimi applicabili e la ripartizione della vigilanza tra PRA e Motorizzazione civile.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia di tutti gli atti impugnati, ritenendo meritevoli di condivisione le considerazioni già espresse nel decreto monocratico. Il Collegio ha ravvisato una diretta correlazione tra il potere accertativo attribuito alla Motorizzazione civile dall'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 358/2000 e l'individuazione, nell'art. 3, comma 1, delle attività cui sono tenute le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni ACI, mentre tali disposizioni riguardano solo due delle quattro categorie di soggetti che possono istituire uno STA. Ha inoltre valorizzato la circolare ministeriale n. 85582/2007, richiamata dall'amministrazione regionale quale fondamento del proprio potere e resa applicabile in Sicilia mediante rinvio dell'Assessorato, la quale individua come destinatari dei controlli degli Uffici della Motorizzazione civile tutte le imprese e società di consulenza automobilistica abilitate, comprese quelle operanti in concessione o convenzionamento con gli Automobile Club. Da tali elementi è derivata una valutazione cautelare favorevole alla posizione dell'ACI, senza definizione del merito, con fissazione dell'udienza pubblica al 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 358/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata per individuare i quattro soggetti presso i quali può essere istituito lo Sportello telematico dell'automobilista: uffici della Motorizzazione civile, uffici del PRA, delegazioni ACI e imprese private di consulenza.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 358/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale disposizione che individua le attività cui sono tenute le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni ACI.
art. 3, comma 2, d.P.R. n. 358/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento del potere accertativo della Motorizzazione civile in relazione alle attività dello STA.
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR, che nel caso concreto ha condotto alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
d.P.R. n. 358/2000
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Disciplina l'istituzione e il funzionamento dello Sportello telematico dell'automobilista, nonché i soggetti abilitati e i profili di controllo sulle relative attività.
circolare ministeriale n. 85582/2007
“le attività di controllo degli UMC si estendono a tutte le imprese e società di consulenza automobilistica abilitate, ivi comprese quelle che operano in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club (c.d. delegazioni indirette”
È valorizzata come elemento interpretativo della ripartizione dei controlli, poiché estende l'attività degli Uffici della Motorizzazione civile alle imprese e società di consulenza automobilistica abilitate, comprese quelle convenzionate o concessionarie degli Automobile Club.
Massime di principio
- Nella disciplina dello Sportello telematico dell'automobilista, l'individuazione dei soggetti abilitati a istituire lo STA e la ripartizione dei poteri di vigilanza devono essere ricavate dalle specifiche disposizioni del d.P.R. n. 358/2000, senza desumere automaticamente un generale potere di controllo regionale su ogni soggetto gestore dello STA.
- La correlazione tra il potere accertativo della Motorizzazione civile e le attività prescritte alle imprese di consulenza automobilistica e alle delegazioni ACI costituisce un elemento rilevante per delimitare l'ambito soggettivo dei controlli sulle procedure semplificate dello STA.
- Una circolare ministeriale richiamata dall'amministrazione può concorrere a interpretare la ripartizione dei controlli quando sia espressamente collegata alla disciplina regolamentare applicabile e sia stata recepita o richiamata dall'amministrazione competente; essa non può tuttavia ampliare autonomamente i poteri amministrativi oltre la base normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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