Ordinanza n. 24/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 3463 del 2025: - del provvedimento del Questore della Provincia di Pisa, Cat.-OMISSIS-/II Sez., emesso in data 02 ottobre 2025, notificato in pari data al Sig. -OMISSIS-, e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente a quello impugnato, se ed in quanto lesivo, con il quale ha decretato l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo per permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pratica n. -OMISSIS-) con contestuale ed immediato ordine di lasciare il territorio italiano, convalidato il giorno seguente, ovvero in data 03/10/2025. Data in cui il soggetto veniva espulso dal territorio italiano; quanto al ricorso n. 3836 del 2025: - del Decreto cat.-OMISSIS-/II Sez. avente nr. protocollo -OMISSIS- del 02.10.2025 emesso e notificato in data 02.10.2025 dalla Questura di Pisa, Commissariato di PS Pontedera, di inammissibilità dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pratica n.-OMISSIS-); - nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, anche non noto, tutto quanto sopra, per quanto richiamato nei motivi di impugnativa sviluppati nell’atto di ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale ordine di lasciare il territorio italiano
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il medesimo ricorrente ha proposto due ricorsi contro lo stesso provvedimento della Questura di Pisa, concernente l’inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel ricorso n. 3463 del 2025 è stata proposta anche una domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno, con condanna dell’amministrazione al rilascio e ordine di immediato rimpatrio del ricorrente. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un rapporto di continenza tra i due ricorsi, poiché proposti dal medesimo soggetto contro il medesimo provvedimento e poiché il ricorso n. 3463 del 2025 presenta un petitum più ampio; ha quindi riunito i gravami. La domanda cautelare è stata respinta perché il ricorrente non avrebbe comunque potuto soggiornare legittimamente in Italia, dovendo scontare il periodo triennale di espulsione disposto dal Giudice di pace di Firenze con sentenza dell’11 luglio 2022, n. 462. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare sulla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando due ricorsi sono proposti dal medesimo ricorrente contro il medesimo provvedimento e uno di essi contiene un petitum più ampio, sussiste un rapporto di continenza che giustifica la riunione dei giudizi.
- La tutela cautelare contro un provvedimento di inammissibilità del rinnovo del permesso di soggiorno può essere respinta quando, indipendentemente dall’atto impugnato, il richiedente non potrebbe comunque soggiornare legittimamente nel territorio nazionale per effetto di un periodo di espulsione ancora in corso.
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