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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11006/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato l'annullamento di un avviso di addebito per contributi e sanzioni (importo €1431) chiedendo l'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009. L'istituto deduce che la Corte territoriale ha errato valutando l'obbligo esclusivamente sulla base del reddito prodotto (inferiore a €5.000) senza accertare se l'attività professionale dell'avvocato fosse esercitata con carattere di abitualità. L'INPS sostiene che, essendo la resistente iscritta all'albo e titolare di partita IVA, sussisterebbe l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS, ritenendo che la Corte d'Appello abbia commesso errore di diritto nel limitarsi al mero superamento o meno della soglia di €5.000 per escludere l'obbligo contributivo. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dal carattere di "abitualità" dell'attività e non è automaticamente determinato dalla semplice iscrizione all'albo o dalla partita IVA. Tuttavia, la produzione di un reddito annuo superiore a €5.000 rende rilevante anche l'attività occasionale ai fini dell'iscrizione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n.335/1995, art.2 commi 26-31

    "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per chi esercita un'attività professionale con carattere di abitualità; l'abitualità è requisito fattuale da accertare e non si desume automaticamente dall'iscrizione all'albo.

  • Decreto-legge n.269/2003, art.44 comma 2 (conv. in legge 326/2003)

    "i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"

    Introduce la soglia di €5.000 come presupposto per assoggettare le attività occasionali alla contribuzione alla Gestione separata; la soglia rileva per l'occasionalità, non per l'abitualità.

  • Decreto-legge n.98/2011, art.18 (conv. in legge 111/2011), comma 12

    Fornisce un'interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, Legge 335/1995 confermando che l'obbligo riguarda redditi derivanti da esercizio abituale di attività professionale e delimitando l'ambito di operatività della soglia dei €5.000.

  • Legge 247/2010, art.21 comma 8

    Richiamata nella doglianza dell'INPS; il testo è stato considerato nel quadro normativo complessivo relativo alle professioni regolamentate, ma la Cassazione non la interpreta come sufficiente a determinare automaticamente l'abitualità.

  • Decreto legislativo n.276/2003, artt.61 e 69-bis

    Le disposizioni escludono alcune professioni intellettuali dall'ambito di applicazione di certe presunzioni di continuità ai fini del diritto del lavoro e fiscale; la Corte sottolinea che tali norme non generano una presunzione "iuris et de iure" di abitualità per gli iscritti agli albi rispetto all'iscrizione alla Gestione separata.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albo dipende dal requisito di "abitualità" dell'attività, che è un fatto che va accertato e non si desume automaticamente dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA.
  • La soglia di €5.000 annui prevista dall'art.44 d.l. 269/2003 rileva per le attività occasionali: se il reddito annuale da prestazioni occasionali supera tale soglia, sorge l'obbligo contributivo; ma la soglia non sostituisce l'accertamento dell'abitualità.
  • Iscrizione all'albo, apertura di partita IVA e organizzazione materiale sono presunzioni utili per valutare l'abitualità, ma sono semplici indizi (praesumptio hominis) e non prove con valore assoluto.
  • Il reddito annuo inferiore a €5.000 può essere considerato un indizio forte per escludere l'abitualità, ma va ponderato insieme ad altri elementi fattuali; non è decisivo di per sé.
  • Norme del diritto del lavoro che limitano presunzioni di continuità per professionisti iscritti ad albi (es. artt.61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non producono automaticamente effetti nel campo della previdenza sociale: non generano una presunzione legale di abitualità ai fini contributivi.
  • In caso di contestazione contributiva, la valutazione deve essere di carattere concreto e proporre un accertamento in fatto sulla modalità di svolgimento dell'attività (scelta ex ante, organizzazione, ripetizione delle prestazioni), non solo un'analisi formale dei documenti.

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