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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24698/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge (art. 192 c.p.p.) per presunta inversione dell'onere della prova, ossia che la Corte avesse richiesto all'imputato di provare la propria estraneità; (2) vizio di motivazione nel rifiuto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, poiché la Corte territoriale aveva negato la sostituzione per l'impossidenza dell'imputato (anche evidenziata dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) senza considerare la possibilità di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha rigettato il gravame: ha ritenuto legittima e non viziata la valutazione degli elementi indiziari (contratto di noleggio sottoscritto dall'imputato, presenza dell'auto presso la sua abitazione, sincronismi GPS con l'utenza telefonica) e ha escluso inversione dell'onere della prova. Sul secondo motivo invece ha accolto il rilievo del Pubblico Ministero: ha ritenuto il diniego della sostituzione con pena pecuniaria carente di motivazione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza recente che ammettono la sostituzione anche in caso di condizioni economiche disagiate e che prevedono la possibilità di adeguare il valore giornaliero e la rateizzazione (art. 56‑quater, art. 133 e art. 133‑ter). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della pena pecuniaria e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame; il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla parte ricorrente per lamentare un'inversione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non sussista inversione, perché la condanna si fonda su plurimi elementi indiziari valutati nel loro complesso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami formali in ordine ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ritenuto conforme a tali limiti.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, secondo le modifiche legislative richiamate.

  • art. 58, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689

    Citato nella disamina giurisprudenziale: la Corte ricorda che la prognosi di inadempimento prevista da questa disposizione riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione/libertà controllata), non la pena pecuniaria sostitutiva.

  • art. 56‑quater l. 24 novembre 1981 n. 689

    «il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato»

    Interpretato come norma che lascia al giudice un ampio margine nella determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria, tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato e consentendo un adeguamento proporzionale della sanzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio che il giudice deve considerare nell'esercizio della discrezionalità di sostituzione, in particolare le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato.

  • art. 133‑ter cod. pen.

    Rilevante perché prevede la possibilità di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria (fino a un massimo previsto dalla norma richiamata), elemento che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare.

  • art. 59, comma 1, lett. b

    Richiamato come unica ragione soggettiva ostativa prevista per la pena pecuniaria sostitutiva: l'omesso pagamento di una precedente pena pecuniaria nei cinque anni antecedenti; nel caso di specie tale causa ostativa non risultava ricorrere.

  • art. 71 l. 24 novembre 1981 n. 689

    Menionata in relazione alla disciplina della revoca e conversione per mancato pagamento della pena pecuniaria, distinta dalla disciplina delle altre pene sostitutive.

  • art. 66 d.lgs. 689/1981

    Richiamato per evidenziare la differenziazione delle conseguenze del mancato pagamento della pena pecuniaria rispetto alle violazioni di prescrizioni di altre misure.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Citato nella panoramica giurisprudenziale recente: il quadro normativo e interpretativo, anche in relazione a questa disposizione, porta a considerare le condizioni economiche nella determinazione della pena pecuniaria senza precluderne l'applicazione.

  • art. 545‑bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa per i poteri officiosi del giudice in sede di rinvio, che la Corte d'Appello può esercitare per acquisire elementi aggiornati circa la situazione economica dell'imputato.

Massime di principio

  • La condanna fondata su plurimi elementi indiziari valutati nel loro complesso non comporta inversione dell'onere della prova: l'obbligo per l'imputato di offrire una prospettazione alternativa non equivale a dover provare la propria innocenza.
  • La mera condizione di difficoltà economica o l'ammissione al gratuito patrocinio non costituiscono di per sé motivo valido per escludere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; il giudice deve valutare e motivare tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p. e delle possibilità pratiche di pagamento.
  • Il giudice può e deve adeguare il valore giornaliero della pena pecuniaria nel rispetto dell'ampio intervallo disposto dall'art. 56‑quater, tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato, e può prevedere la rateizzazione ai sensi dell'art. 133‑ter per renderne concreta l'esigibilità.
  • La prognosi negativa sulla solvibilità può giustificare il diniego solo se sostenuta da elementi di fatto attuali e adeguatamente motivati; valutazioni basate su dati economici non aggiornati sono insufficienti.
  • In caso di motivazione carente sul punto della pena pecuniaria, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quella questione affinché il giudice di merito approfondisca e, se necessario, utilizzi i poteri officiosi per accertare la situazione economica aggiornata.

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