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Ordinanza

Ordinanza n. 662/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento con il quale il ricorrente, in data 09.09.2025, è stato dichiarato “NON IDONEO“ al servizio di polizia per non aver superato gli accertamenti dei requisiti psico-fisici, recante la seguente motivazione “-OMISSIS- art. 3, comma 1, Tabella A del DPR n. 207 del 17/12/2015)” ed espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, dei candidati alla procedura assunzionale di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - D.C.P. 22 aprile 2025; - del Bando di concorso pubblico relativo alla procedura assunzionale di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - D.C.P. 22 aprile 2025; - della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione nominata con Decreto del 27 luglio 2025, per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, dei candidati alla procedura assunzionale di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato e precisamente delle rilevazioni effettuate dalla Commissione in occasione dell’esame dinamometrico che hanno successivamente portato alla non idoneità del ricorrente; - del Verbale delle operazioni giornaliere redatto dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 09.09.2025; - del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del ricorrente ai fini della presente procedura e per l’adozione di misure cautelari collegiali volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere l’ammissione con riserva e in soprannumero, con eventuale futura ripetizione del test Handgrip, al prosieguo delle prove previste dalla procedura concorsuale ovvero, in subordine: volte a disporre la fissazione di una sessione straordinaria per l’espletamento da parte del ricorrente di tutte le prove psico-fisiche - attitudinali previste dal concorso, rectius per la ripetizione del test Handgrip e per l’effettuazione delle altre prove previste e, nel caso di superamento delle stesse, a consentire al ricorrente la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale de qua con ammissione alle successive prove con riserva e in sovrannumero e, qualora risultato idoneo, il suo inserimento nella relativa graduatoria nonché ammissione a partecipare al relativo corso di formazione nonche’ per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso allo svolgimento delle prove di efficienza fisica ed all’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria, anche predisponendo apposita sessione straordinaria e la condanna ex art.30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell’iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202515035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al servizio di polizia per mancato superamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 9 settembre 2025 dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Il giudizio era motivato dal riscontro di una condizione sanitaria ricondotta all'art. 3, comma 1, della Tabella A del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015. Sono stati impugnati anche il bando, le operazioni e le valutazioni della Commissione, il verbale giornaliero, l'eventuale successivo provvedimento di esclusione, la graduatoria e gli atti connessi. Il ricorrente ha contestato, anche ai fini cautelari e risarcitori, la correttezza dell'accertamento, chiedendo l'ammissione con riserva e in soprannumero alla prosecuzione della selezione, eventualmente previa ripetizione del test Handgrip o di ulteriori prove, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance. Il TAR ha rilevato che l'accertamento amministrativo dei requisiti psico-fisici risulta contraddetto dalla documentazione medica prodotta in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare o sull'annullamento del giudizio di non idoneità. Ritenendo sussistente una contraddizione tra l'accertamento della Commissione e la documentazione medica versata in atti, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, l'effettiva sussistenza della condizione sanitaria indicata nel giudizio di non idoneità e la sua riconducibilità all'art. 3, comma 1, della Tabella A del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015. L'incarico è stato affidato alla Commissione sanitaria d'appello, mediante Commissione medica, con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture aventi rapporti privatistici con l'Amministrazione. L'incombente dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione pertinente e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata nei successivi dieci giorni. I difensori e un consulente medico di fiducia del ricorrente potranno partecipare, previo preavviso di almeno cinque giorni. Le spese della verificazione sono poste a carico della parte soccombente. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può disporre una verificazione per acquisire, attraverso un organismo tecnico qualificato e in contraddittorio tra le parti, gli elementi necessari alla soluzione di un punto controverso di natura tecnica.

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo per valutare la sussistenza della condizione psico-fisica ostativa all'idoneità al servizio di polizia.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Titolo VII, parte II

    facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico

    È richiamato quale base normativa per l'eventuale avvalimento di specialisti nella verificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati idonei a rivelare lo stato di salute

    È richiamato a tutela delle categorie particolari di dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la valutazione tecnico-sanitaria dell'amministrazione è specificamente contraddetta dalla documentazione medica prodotta in giudizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della condizione sanitaria rilevante ai fini dell'idoneità concorsuale.
  • La verificazione deve essere svolta entro un termine stabilito dal giudice da un organismo tecnico qualificato, con possibilità per la parte interessata di partecipare mediante i propri difensori e un consulente medico di fiducia, previo avviso.
  • La verificazione non definisce la controversia, ma costituisce un incombente istruttorio finalizzato a fornire al giudice gli elementi tecnici necessari per la successiva decisione sulla legittimità del giudizio di non idoneità.
  • In presenza di dati sanitari, la diffusione del provvedimento giurisdizionale deve avvenire mediante oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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