Decreto dirigenziale n. 129 del 07/04/2021
“Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso. È concessa l’estensione dell’approvazione del dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato “Velocar Red & Speed EVO-R”, prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), alla nuova versione denominata “VRS EVO-R”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’approvazione già rilasciata nel 2016 al dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" a una nuova versione denominata "VRS EVO-R", nelle configurazioni "VRS-EVO-T12-5" e "VRS-EVO-T12-5-R", con ottiche da 35 mm e 50 mm. L’atto definisce le capacità di riconoscimento targhe, i limiti geometrici e le prestazioni operative del sistema, distinguendo tra la sola rilevazione del passaggio con semaforo rosso e la rilevazione anche delle violazioni dei limiti di velocità. Restano ferme le prescrizioni del decreto dirigenziale 1° agosto 2016 n. 4708, mentre vengono confermate le regole di installazione, esercizio, taratura periodica e commercializzazione.
Estensione dell’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" alla nuova versione "VRS EVO-R" per il rilevamento di semaforo rosso e, nella configurazione dedicata, anche della velocità.
Estensione dell’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" a "VRS EVO-R"
Il decreto dirigenziale estende l’approvazione già rilasciata al dispositivo di rilevazione della società Velocar S.r.l. alla nuova versione denominata "VRS EVO-R", nelle configurazioni "VRS-EVO-T12-5" e "VRS-EVO-T12-5-R", con ottiche da 35 mm e da 50 mm. L’atto si inserisce nel quadro dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, richiamando anche l’art. 201 del Codice della Strada e il D.M. 13 giugno 2017 n. 282 sulle verifiche periodiche e tarature.
Base normativa e precedenti approvazioni
Il provvedimento richiama le norme che disciplinano approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni, in particolare:
- l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l’art. 142 del Codice della Strada, sui limiti di velocità;
- l’art. 146 del Codice della Strada, sulle violazioni della segnaletica stradale;
- l’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, per i casi di accertamento senza contestazione immediata e senza presenza degli organi di polizia stradale mediante dispositivi omologati o approvati.
È inoltre richiamato il decreto ministeriale n. 4708 dell’1 agosto 2016, con il quale era già stato approvato il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" per le infrazioni ai limiti di velocità e per il semaforo rosso, nonché il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n. 21/2004) e la norma UNI 10772:2016 sui sistemi di elaborazione immagini e riconoscimento targhe.
Istanza della società e documentazione tecnica
La società Velocar S.r.l. ha presentato istanza di estensione il 18 giugno 2020, poi ripresentata il 5 novembre 2020 e il 9 febbraio 2021, con successivo deposito integrativo del 24 marzo 2021. La nuova versione del dispositivo si caratterizza per:
- una nuova telecamera bianco e nero "V01035" da 12,3 MP per la lettura targhe, con ottiche da 35 mm o 50 mm;
- una nuova telecamera di contesto a colori "V00925" da 5 MP;
- una nuova scheda di elaborazione e controllo "V00944".
Sono state trasmesse ulteriori integrazioni nel febbraio 2021, tra cui il manuale di installazione e utilizzo versione 1.2 del 15 febbraio 2021, oltre ai rapporti di prova di laboratorio accreditato eseguiti ai sensi della UNI 10772:2016.
Contenuto dell’approvazione
L’articolo 1 dispone che l’approvazione del dispositivo originario sia estesa alla nuova versione "VRS EVO-R" e individua quattro configurazioni approvate:
- "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 35 mm;
- "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 50 mm;
- "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 35 mm;
- "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 50 mm.
Il decreto distingue poi le funzioni abilitate:
- la configurazione "VRS-EVO-T12-5" accerta esclusivamente il passaggio con semaforo rosso;
- la configurazione "VRS-EVO-T12-5-R" accerta sia il semaforo rosso sia le violazioni dei limiti massimi di velocità.
Resta espressamente invariato quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 4708 del 1° agosto 2016.
Prestazioni del sistema di riconoscimento targhe
L’articolo 2 disciplina le classi prestazionali e i limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe, sulla base delle prove base ed estese svolte in laboratorio secondo la UNI 10772:2016.
Con le ottiche da 35 mm e 50 mm, il dispositivo è risultato idoneo a riconoscere, alle velocità di movimentazione della targa pari a 50 e 70 km/h, in traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, le targhe di diverse tipologie di veicoli previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/1992, con classe di accuratezza A per:
- targhe posteriori di autoveicoli, in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli, in traffico non canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli, in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
In prove estese, sempre con le due focali, il dispositivo ha raggiunto la classe A fino a 230 km/h per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli e motoveicoli. Sono inoltre richiamate prove funzionali su strada, diurne e notturne, per validare la modalità di funzionamento freerun.
Limiti geometrici, corsie controllabili e condizioni operative
Il decreto fissa limiti geometrici diversi a seconda della focale della fotocamera bianco e nero.
Per la focale da 35 mm:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 34,00 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,50 m;
- disassamento laterale massimo rispetto alla mezzeria della corsia/carreggiata: 10,60 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 18,6°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
Per la focale da 50 mm:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 33,50 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,50 m;
- disassamento laterale massimo: 8,70 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 15,5°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,50 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
In termini di capacità operativa, con 35 mm il dispositivo può monitorare al massimo tre corsie, mentre con 50 mm può monitorarne al massimo due, sempre nel rispetto dei limiti geometrici fissati dal decreto.
Installazione, esercizio, verifiche periodiche e semaforo rosso
L’articolo 3 impone che l’installazione dei dispositivi prodotti in base alla nuova approvazione sia conforme al manuale depositato presso il Ministero, così da evitare alterazioni della funzionalità approvata. Anche l’esercizio deve avvenire secondo il manuale.
Per l’uso nei controlli di velocità, gli organi di polizia stradale devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
Per l’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, il decreto subordina la possibilità di rilievo alla corretta esecuzione e manutenzione della segnaletica orizzontale nella zona di attestamento, in conformità al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione.
Produzione, commercializzazione e divieto di modifiche
L’articolo 4 prevede che i dispositivi prodotti e distribuiti sulla base dell’approvazione debbano essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero. Devono inoltre riportare in modo indelebile:
- gli estremi del decreto dirigenziale n. 4708 del 1° agosto 2016;
- gli estremi del presente decreto;
- il nome del fabbricante;
- il modello e la configurazione;
- la distanza focale dell’ottica della fotocamera bianco e nero.
La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni del decreto per quanto non in contrasto. È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo in assenza di specifiche variazioni del decreto stesso.
Punti principali
Estensione dell’approvazione
L’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" viene estesa alla nuova versione "VRS EVO-R", prodotta da Velocar S.r.l., nelle configurazioni "VRS-EVO-T12-5" e "VRS-EVO-T12-5-R", ciascuna con ottica da 35 mm o da 50 mm. La configurazione "VRS-EVO-T12-5" è abilitata esclusivamente all’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, mentre la "VRS-EVO-T12-5-R" può accertare sia il semaforo rosso sia le violazioni dei limiti di velocità.
Prestazioni di riconoscimento targhe
Sulla base delle prove eseguite secondo la norma UNI 10772:2016, il dispositivo è riconosciuto idoneo al riconoscimento delle targhe a velocità di movimentazione pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte. Le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, nonché quelle di motoveicoli e ciclomotori, sono classificate in classe di accuratezza A; a 230 km/h, in prove estese, il dispositivo mantiene la classe A per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli e motoveicoli.
Limiti geometrici e capacità operative
Il decreto fissa limiti geometrici distinti in base alla focale della fotocamera bianco e nero. Con 35 mm, il sistema può operare fino a 34,00 m di distanza targa-sistema, 7,50 m di altezza, 10,60 m di disassamento laterale, 18,6° di deformazione prospettica, 11,20 m di larghezza e 7,00 m di profondità del campo a 0 lx. Con 50 mm, i limiti sono 33,50 m, 7,50 m, 8,70 m, 15,5°, 7,50 m e 7,00 m. Il sistema può monitorare fino a tre corsie con 35 mm e fino a due corsie con 50 mm.
Installazione, esercizio e taratura
Le condizioni di installazione devono corrispondere al manuale del dispositivo depositato presso il Ministero, al fine di evitare modifiche che alterino la funzionalità approvata. L’uso deve avvenire secondo il manuale e, per gli accertamenti di velocità, gli organi di polizia stradale devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali ai sensi del D.M. 13 giugno 2017 n. 282.
Produzione, commercializzazione e vincoli
I dispositivi prodotti e distribuiti sulla base della nuova approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero. Devono riportare indelebilmente gli estremi del decreto 1° agosto 2016 n. 4708 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante, al modello, alla configurazione e alla distanza focale. La commercializzazione deve avvenire insieme al manuale; sono vietate modifiche al dispositivo salvo ulteriori specifiche variazioni del decreto.
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