Cassazione Penale, Sentenza n. 13579/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Migliaccio, terzo proprietario dell'immobile, ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato il suo incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione e la revoca dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di Capuano. Sosteneva che l'opera originaria (capannone in ferro con lamiere, demolita) era diversa dall'immobile poi accertato (nuovo manufatto in muratura e cemento armato, stessa volumetria) e quindi non poteva essere soggetta all'ordine demolitorio disposto sulla base della precedente condanna di Capuano ai sensi dell'art. 31, comma 9, T.U. Edilizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 si applica all'immobile nel suo complesso, comprendendo aggiunte, modifiche e superfetazioni, anche se realizzate dopo il primo accertamento o in corso di giudizio, e anche quando parte della vicenda sia stata oggetto di prescrizione o revoca precedente. La Corte ha richiamato i sequestri del 1994 e 1996 (con accertamento di lavori di completamento dello stesso volume in muratura e ampliamenti) e precedente giurisprudenza che considera la prosecuzione degli abusi (anche mediante violazione dei sigilli) come continuazione della stessa condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9 (T.U. Edilizia)
L'ordine di demolizione conseguente a sentenza di condanna riguarda l'edificio nella sua interezza, incluse opere accessorie, complementari e superfetazioni successive che riflettono il carattere abusivo dell'opera originaria; l'obbligo è inteso come restitutio in integrum dello stato dei luoghi.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 6049/2016 (Molinari); Sez. 3, n. 869/2023 (Cutolo); Sez. 3, n. 37245/2024 (Russo)
Confermano che l'abuso va valutato unitariamente e che la realizzazione di ulteriori interventi abusivi costituisce prosecuzione della condotta originaria; la prescrizione non equivale a sanatoria né produce giudicato favorevole utilizzabile dall'imputato per sottrarsi all'ordine demolitorio.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto a seguito di condanna penale si estende all'immobile considerato nella sua totalità, incluse aggiunte e superfetazioni successive: non basta che la parte originaria sia stata demolita o modificata per sottrarsi all'ordine.
- Se i lavori successivi mantengono la medesima volumetria o rappresentano completamenti/prosecuzioni dell'abuso originario (soprattutto se effettuati violando sigilli o durante il giudizio), si configura continuità della condotta abusiva e la demolizione resta applicabile.
- La mera diversa tecnica costruttiva o il fatto che l'opera attuale sia in muratura anziché in ferro non esclude l'applicabilità dell'ordine demolitorio se sussiste identità/continuità materiale o funzionale (volumetria, ubicazione, ampliamenti collegati).
- La prescrizione dell'azione o una precedente revoca dell'ordine di demolizione non costituiscono titolo di sanatoria: la sentenza di prescrizione non crea giudicato favorevole idoneo a impedire l'esecuzione della demolizione sulle opere successive che costituiscono prosecuzione dell'abuso.
- Per opporsi efficacemente a un ordine demolitorio in casi simili è cruciale produrre elementi tecnici (CTU, misurazioni, documentazione fotografica) che dimostrino l'effettiva discontinuità strutturale, volumetrica e funzionale fra l'opera oggetto della condanna e la costruzione attuale; la prova deve essere convincente rispetto ai precedenti sequestri, alle consulenze tecniche e alla ricostruzione cronologica dei lavori.
- Il terzo proprietario subentrato difficilmente è esente dall'ordine demolitorio quando l'immobile, anche se ristrutturato o ricostruito, rappresenta la prosecuzione dell'abuso: eventuali rimedi risarcitori possono essere differentemente valutati ma non impediscono l'esecuzione della demolizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13522/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13525/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13527/2025 del 08/04/2025
- Sentenza penale · 8 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2025 del 08/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →