Cassazione Civile, Ordinanza n. 33359/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia origina da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Firenze su ricorso della società originariamente concedente nel leasing, per il pagamento di canoni scaduti e non pagati e di canoni a scadere relativi a un contratto di leasing. L'utilizzatore opponeva i decreti, eccependo innanzitutto l'incompetenza territoriale per invalidità della clausola derogatoria della competenza contenuta nel contratto, e nel merito contestando la natura del contratto, la validità della clausola penale e la disciplina applicabile alla risoluzione per inadempimento. Il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava i decreti ingiuntivi; la Corte d'appello rigettava l'appello, ritenendo valida la clausola di deroga della competenza e, pur qualificando il leasing come traslativo, escludendo sia la riduzione della penale sia la ripetizione dei canoni già versati. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. e della clausola contrattuale sulla competenza; nullità della sentenza per difetto di motivazione; omessa pronuncia sulla nullità della penale; violazione dell'art. 1526 c.c. per la disciplina della risoluzione del leasing traslativo; violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riportato adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti, compresa la clausola contrattuale contestata. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, quarto e quinto motivo, osservando che erano privi di autosufficienza quanto al testo della clausola contrattuale e comunque contrastanti con principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di leasing traslativo e art. 1526 c.c.; la Corte ha ribadito che l'applicazione di tale norma non è automatica quando le parti abbiano regolato pattiziamente gli effetti della risoluzione per inadempimento. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale denunciato, richiamando il principio per cui in cassazione rileva solo la mancanza grafica della motivazione, la sua mera apparenza o l'incomprensibilità manifesta. Infine ha ritenuto infondato il sesto motivo sulle spese, confermando la corretta applicazione del principio di soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Le clausole vessatorie richiedono specifica sottoscrizione; la censura è però inammissibile se il ricorrente non riproduce nel ricorso il testo della clausola e gli atti su cui la doglianza si fonda.
La disciplina della risoluzione della vendita con riserva di proprietà non si applica automaticamente al leasing traslativo; occorre verificare la regolazione pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento.
La censura sulla mancata riduzione della penale è infondata/inammissibile quando la motivazione della sentenza d'appello dia conto in modo coerente della scelta compiuta e non ricorrano i presupposti per la riduzione.
La doglianza di omessa pronuncia richiede che la questione sia effettivamente devoluta e non esaminata; qui è stata esclusa la sussistenza del vizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione in cassazione sussiste solo se la motivazione manca graficamente, è meramente apparente, perplessa/incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e comprensibile, ma non è censurabile in cassazione per mera insufficienza argomentativa se non nei limiti del vizio motivazionale radicale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge va dedotta in modo conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale o di motivazione va dedotto solo nei limiti consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare orientamento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti rilevanti; il difetto comporta inammissibilità.
Resta fermo il principio di soccombenza: la parte che perde deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
La compensazione delle spese è eccezionale e richiede i presupposti normativi; in mancanza, si applica la soccombenza.
art. 24 Cost.
La condanna alle spese risponde alla tutela effettiva del diritto di difesa, evitando che la parte vittoriosa sopporti il costo del processo per aver agito a tutela del proprio diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente: la censura che dipenda da clausole contrattuali o documenti di merito deve riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti è inammissibile.
- La disciplina dell'art. 1526 c.c. non si applica automaticamente al leasing traslativo in caso di risoluzione per inadempimento, specie quando le parti abbiano già regolato contrattualmente gli effetti della risoluzione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione assente, meramente apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
- La deduzione di omessa pronuncia presuppone che la questione decisiva sia stata effettivamente proposta e sia rimasta non esaminata dal giudice di merito.
- Le spese seguono il principio di soccombenza, mentre la compensazione costituisce eccezione e richiede una specifica base normativa o i relativi presupposti.
- Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorrente non offra argomenti idonei a superarla.
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