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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2373

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio, del 22 dicembre 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

Normativa europea32016R2373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle persone soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 contro il terrorismo. A seguito della valutazione del Consiglio e della sussistenza dei presupposti previsti dalla posizione comune 2001/931/PESC, tre ulteriori persone vengono aggiunte all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone soggette a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sulle persone, gruppi ed entità inseriti nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127, limitatamente alla Sezione I (Persone) dell’allegato, con l’aggiunta di tre nuove persone ritenute coinvolte in atti terroristici ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e già oggetto di decisione da parte di un’autorità competente. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto al regime generale del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Aggiornamento dell’elenco di soggetti designati per misure restrittive antiterrorismo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2373 del Consiglio interviene nell’ambito del regime di misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinato a combattere il terrorismo, previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’atto risponde all’esigenza di aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni, a seguito della valutazione del Consiglio e della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla posizione comune 2001/931/PESC.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 2580/2001, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, che consente l’adozione e l’aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità cui si applicano le misure restrittive. Viene inoltre richiamata la posizione comune 2001/931/PESC, che individua il quadro di riferimento per la lotta al terrorismo e per l’inserimento dei soggetti designati sulla base di una decisione di un’autorità competente.

Aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127, con l’inserimento di tre nuove persone nella Sezione I (Persone) dell’allegato stesso. I nominativi aggiunti sono:

  • EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22 marzo 1988 a Zaghdraiya, Sidone (Libano), cittadino canadese, passaporto n. JX446643 (Canada);
  • MELIAD, Farah, anche indicato come HUSSEIN HUSSEIN e JAY DEE, nato il 5 novembre 1980 a Sydney (Australia), cittadino australiano, passaporto n. M2719127 (Australia);
  • ȘANLI, Dalokay, anche indicato come Sinan, nato il 13 ottobre 1976 a Pülümür (Turchia).

Presupposti dell’inserimento nell’elenco

Secondo i considerando, il Consiglio ha accertato che le tre persone sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. È inoltre evidenziato che nei loro confronti è intervenuta una decisione di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della medesima posizione comune. Tali elementi giustificano l’assoggettamento alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco soggetti designati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. In concreto, nella Sezione I (Persone) vengono aggiunti tre nominativi: Hassan Hassan EL HAJJ, Farah MELIAD (anche HUSSEIN HUSSEIN, alias JAY DEE) e Dalokay ȘANLI (alias Sinan).

Presupposti sostanziali dell’inserimento

Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto tali persone coinvolte in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC e che nei loro confronti è stata adottata una decisione da parte di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della medesima posizione comune. Per questo motivo devono essere assoggettate alle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiterrorismomisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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