Ordinanza n. 16228/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – Del provvedimento emesso in sede di riesame in data 26.01.2026 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del verbale n.-OMISSIS-emesso in sede di riesame in data 23.01.2026 dall'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1 e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Del provvedimento emesso in data 04.12.2025 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il primo giudizio di non idoneità al concorso per l’arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L’ACCERTAMENTO: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare - 2° blocco, con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari: del provv. del 06.02.2026 dal Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - servizio reclutamento graduati e militari di truppa, recante la graduatoria. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con conseguente riammissione al concorso pubblico e graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso VFI nella Marina Militare, confermati in sede di riesame, e successiva graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, fondato sull’asserita alterazione della motilità oculare in presenza di stereopsi ai sensi del codice 118 della Direttiva tecnica approvata con D.M. 4 giugno 2014, con attribuzione del coefficiente AV-OC 3. Ha dedotto, sulla base di documentazione medica, sia l’insussistenza dell’affezione contestata sia, in ogni caso, la sua inidoneità a determinare l’esclusione. Ha inoltre impugnato per illegittimità derivata la graduatoria finale, chiedendo l’accertamento del diritto a essere giudicato idoneo e la riammissione al concorso.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus alla luce della verificazione, il cui ausiliario ha escluso la condizione ostativa prevista dal codice 118, attribuito il coefficiente AV-OC 1 e giudicato il candidato idoneo alla prosecuzione della selezione. Ha rilevato inoltre che l’Amministrazione lo aveva già riammesso in autotutela. Ha quindi sospeso interinalmente gli atti impugnati per quanto di ragione e ammesso il ricorrente, con riserva dell’esito del giudizio, alla prosecuzione delle prove, imponendo all’Amministrazione di consentirgli lo svolgimento di quelle residue. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori mediante pubblici proclami sul sito dell’Amministrazione, con le modalità e i termini indicati in motivazione. Ha rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate.
Norme richiamate
D.M. 4 giugno 2014, Direttiva tecnica, codice 118
L’Ausiliario incaricato Direzione Centrale di Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità 1^ Divisione, presso Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in Roma ha escluso la sussistenza della condizione ostativa di cui al codice 118 della Direttiva Tecnica approvata con D.M. 4 giugno 2014, attribuendo all’apparato AV-OC il coefficiente 1 e ritenendo pertanto il candidato ricorrente idoneo alla prosecuzione della selezione concorsuale;
La condizione prevista dal codice 118 non ricorreva nel candidato; la valutazione sanitaria verificatoria ha comportato l’attribuzione del coefficiente AV-OC 1 e il giudizio di idoneità alla prosecuzione della selezione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
vada disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso in epigrafe all’uopo autorizzando -stante il loro elevato numero - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a
L’elevato numero dei controinteressati vincitori giustifica l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
vada disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso in epigrafe all’uopo autorizzando -stante il loro elevato numero - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a
L’integrazione del contraddittorio verso un numero elevato di controinteressati può essere eseguita tramite pubblici proclami, secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 52, comma 2, c.p.a.
la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell’art. 52, comma 2, CPA e nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente: della presente ordinanza, del ricorso principale e dei motivi aggiunti, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei soggetti risultati vincitori nella graduatoria finale impugnata);
Il giudice può definire modalità specifiche di notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito dell’amministrazione degli atti processuali e dell’elenco dei controinteressati, nel rispetto della tutela dei dati personali.
Massime di principio
- In una controversia cautelare sull’esclusione da un concorso militare per inidoneità sanitaria, una verificazione che escluda la condizione ostativa contestata e attesti l’idoneità del candidato può fondare il fumus boni iuris per la sospensione degli atti e l’ammissione interinale alla prosecuzione delle prove, con riserva dell’esito del giudizio.
- Quando il ricorso contro la graduatoria coinvolge un numero elevato di vincitori controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito dell’amministrazione, determinando modalità, termini e obblighi di prova della pubblicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1374/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1966/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1121/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1971/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1965/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 ott 2026Ordinanza n. 1967/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →