Cassazione Penale, Sentenza n. 26338/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per rapina aggravata e lesioni (pena: 3 anni e 2 mesi di reclusione oltre pena pecuniaria). I ricorrenti deducevano: (i) vizi procedurali per il mutamento del collegio e mancata rinnovazione delle prove dichiarative; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attendibilità della persona offesa e alle contraddizioni fra testi; (iii) insussistenza degli elementi costitutivi della rapina (altruità del bene, dolo, nesso causale tra minaccia e impossessamento); (iv) richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni per remissione di querela; (v) applicazione dell'attenuante della provocazione; (vi) censura sull'aggravante della pluralità di persone; (vii) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti/continuazione e benefici
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, genericità o non consentenza. Sul punto procedurale ha ritenuto che la difesa non avesse chiesto la rinnovazione delle prove dopo il mutamento del collegio (udienza 3/12/2020), richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Bajrami) secondo cui i provvedimenti del precedente collegio conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Sui profili di merito ha richiamato il principio della 'doppia conforme' e i limiti del sindacato in Cassazione (controllo della motivazione solo per manifesta illogicità), ritenendo le critiche della difesa generiche o ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in sede di legittimità. Ha così confermato la valutazione della credibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi della rapina, esclusa l'applicabilità della provocazione per sproporzione e iato temporale, nonché rigettato le altre censure. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ad ulteriori sanzioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. b, c, d, e; comma 3
Delimita i motivi utilizzabili in Cassazione; impone specificità delle censure, vieta deduzioni alternative o generiche e impedisce di proporre per la prima volta questioni non già dedotte in appello; distingue tipi di vizio sindacabili (es. manifesta illogicità della motivazione ai sensi della lett. e).
art. 525 comma 2 cod. proc. pen.
I provvedimenti pronunciati dal precedente collegio mantengono efficacia se non espressamente modificati o revocati; non è automatica la rinnovazione di tutte le attività istruttorie a seguito del mutamento del collegio.
art. 179 comma 2 cod. proc. pen.
Regola la nullità connessa a questioni derivanti da cambi di composizione del collegio; nel caso la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione non produca automaticamente inutilizzabilità se la difesa non ha esercitato tempestivamente le facoltà previste.
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina l'attendibilità e valutazione dei testimoni; la Corte sottolinea che i rilievi sulla attendibilità devono essere censurati in Cassazione solo se connessi a manifesta illogicità della motivazione, non con semplici rinnovate valutazioni di merito.
art. 628 cod. pen.
primo e terzo comma, n. 1
Definisce la rapina aggravata e l'aggravante per piu' persone riunite; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante sulla base della pluralità di soggetti coinvolti e della ricostruzione unitaria dell'azione.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la sentenza di merito ha ritenuto evidente il concorso materiale e morale anche se l'espressa menzione di art.110 non era presente nell'imputazione, senza pregiudicare il diritto di difesa.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sulla modifica dell'imputazione e contraddittorio sull'accusa; la Corte precisa che la violazione di queste disposizioni è rilevante solo se ha pregiudicato il contraddittorio e il diritto di difesa, non per mere modifiche formali non sostanziali.
art. 393 cod. pen.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la richiesta di riqualificazione in tale reato per remissione di querela è stata ritenuta infondata perché non provata la legittimità della pretesa e l'assenza degli elementi della rapina.
art. 62 cod. pen.
Circostanza attenuante della provocazione; la Corte ha escluso l'attenuante per sproporzione tra fatto ingiusto e reazione e per l'ampio intervallo temporale (tre mesi), che esclude la perdurante ira giustificante.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle spese e ravvisando profili di colpa.
Massime di principio
- In caso di mutamento del collegio, la difesa deve tempestivamente chiedere la rinnovazione delle prove o nuove attività istruttorie; l'inerzia può essere interpretata come rinuncia e comportare la conservazione dell'efficacia degli atti già compiuti.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: può sindacare la valutazione probatoria solo se emerge una manifesta illogicità o un vizio di motivazione grave e immediatamente rilevabile; semplici riconsiderazioni dei fatti o ricostruzioni alternative sono inammissibili.
- Le censure contro la credibilità dei testimoni devono essere formulate in modo specifico e dimostrare come la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica; non basta contestare la persuasività della ricostruzione di merito.
- Le modifiche dell'imputazione o l'uso di circostanze aggravanti non determinano nullità automatica: occorre dimostrare che tali modifiche hanno pregiudicato il diritto di difesa nel contraddittorio processuale.
- L'attenuante della provocazione richiede proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione e, di norma, un contesto temporale ravvicinato; eventi remoti nel tempo ostano al riconoscimento della provocazione.
- Le doglianze introdotte per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello; occorre rispettare la catena devolutiva degli oneri di impugnazione.
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