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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26338/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per rapina aggravata e lesioni (pena: 3 anni e 2 mesi di reclusione oltre pena pecuniaria). I ricorrenti deducevano: (i) vizi procedurali per il mutamento del collegio e mancata rinnovazione delle prove dichiarative; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'attendibilità della persona offesa e alle contraddizioni fra testi; (iii) insussistenza degli elementi costitutivi della rapina (altruità del bene, dolo, nesso causale tra minaccia e impossessamento); (iv) richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni per remissione di querela; (v) applicazione dell'attenuante della provocazione; (vi) censura sull'aggravante della pluralità di persone; (vii) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti/continuazione e benefici

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, genericità o non consentenza. Sul punto procedurale ha ritenuto che la difesa non avesse chiesto la rinnovazione delle prove dopo il mutamento del collegio (udienza 3/12/2020), richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. Bajrami) secondo cui i provvedimenti del precedente collegio conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Sui profili di merito ha richiamato il principio della 'doppia conforme' e i limiti del sindacato in Cassazione (controllo della motivazione solo per manifesta illogicità), ritenendo le critiche della difesa generiche o ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in sede di legittimità. Ha così confermato la valutazione della credibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi della rapina, esclusa l'applicabilità della provocazione per sproporzione e iato temporale, nonché rigettato le altre censure. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ad ulteriori sanzioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. b, c, d, e; comma 3

    Delimita i motivi utilizzabili in Cassazione; impone specificità delle censure, vieta deduzioni alternative o generiche e impedisce di proporre per la prima volta questioni non già dedotte in appello; distingue tipi di vizio sindacabili (es. manifesta illogicità della motivazione ai sensi della lett. e).

  • art. 525 comma 2 cod. proc. pen.

    I provvedimenti pronunciati dal precedente collegio mantengono efficacia se non espressamente modificati o revocati; non è automatica la rinnovazione di tutte le attività istruttorie a seguito del mutamento del collegio.

  • art. 179 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola la nullità connessa a questioni derivanti da cambi di composizione del collegio; nel caso la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione non produca automaticamente inutilizzabilità se la difesa non ha esercitato tempestivamente le facoltà previste.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina l'attendibilità e valutazione dei testimoni; la Corte sottolinea che i rilievi sulla attendibilità devono essere censurati in Cassazione solo se connessi a manifesta illogicità della motivazione, non con semplici rinnovate valutazioni di merito.

  • art. 628 cod. pen.

    primo e terzo comma, n. 1

    Definisce la rapina aggravata e l'aggravante per piu' persone riunite; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante sulla base della pluralità di soggetti coinvolti e della ricostruzione unitaria dell'azione.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la sentenza di merito ha ritenuto evidente il concorso materiale e morale anche se l'espressa menzione di art.110 non era presente nell'imputazione, senza pregiudicare il diritto di difesa.

  • art. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Norme sulla modifica dell'imputazione e contraddittorio sull'accusa; la Corte precisa che la violazione di queste disposizioni è rilevante solo se ha pregiudicato il contraddittorio e il diritto di difesa, non per mere modifiche formali non sostanziali.

  • art. 393 cod. pen.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la richiesta di riqualificazione in tale reato per remissione di querela è stata ritenuta infondata perché non provata la legittimità della pretesa e l'assenza degli elementi della rapina.

  • art. 62 cod. pen.

    Circostanza attenuante della provocazione; la Corte ha escluso l'attenuante per sproporzione tra fatto ingiusto e reazione e per l'ampio intervallo temporale (tre mesi), che esclude la perdurante ira giustificante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alle spese e ravvisando profili di colpa.

Massime di principio

  • In caso di mutamento del collegio, la difesa deve tempestivamente chiedere la rinnovazione delle prove o nuove attività istruttorie; l'inerzia può essere interpretata come rinuncia e comportare la conservazione dell'efficacia degli atti già compiuti.
  • La Cassazione non è un terzo grado di merito: può sindacare la valutazione probatoria solo se emerge una manifesta illogicità o un vizio di motivazione grave e immediatamente rilevabile; semplici riconsiderazioni dei fatti o ricostruzioni alternative sono inammissibili.
  • Le censure contro la credibilità dei testimoni devono essere formulate in modo specifico e dimostrare come la motivazione sia contraddittoria o manifestamente illogica; non basta contestare la persuasività della ricostruzione di merito.
  • Le modifiche dell'imputazione o l'uso di circostanze aggravanti non determinano nullità automatica: occorre dimostrare che tali modifiche hanno pregiudicato il diritto di difesa nel contraddittorio processuale.
  • L'attenuante della provocazione richiede proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione e, di norma, un contesto temporale ravvicinato; eventi remoti nel tempo ostano al riconoscimento della provocazione.
  • Le doglianze introdotte per la prima volta in Cassazione sono normalmente inammissibili salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello; occorre rispettare la catena devolutiva degli oneri di impugnazione.

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