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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei dd.mm. n. 267/2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, recante elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026;

Giustizia amministrativa202510233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026 e atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008, la nota dell’USR Campania recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande, gli elenchi delle istituzioni scolastiche cui è stato negato o riconosciuto lo status di scuola paritaria e il provvedimento individuale di diniego della parità relativo alla domanda presentata il 27 marzo 2025 per l’anno scolastico 2025/2026. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., esclusivamente per sollecitare la fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. L’istituto ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’attesa della decisione di merito e invocando anche un affidamento asseritamente ingenerato da precedenti decreti monocratici favorevoli all’esercizio dell’attività in regime di parità scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le ragioni del precedente rigetto erano già state compiutamente esposte e che la parte ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche idonee a modificarle. L’ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come sospensione degli atti impugnati, poiché si era limitata a disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; la successiva fissazione dell’udienza al 17 giugno 2026 è stata ritenuta coerente con tale statuizione e con la disponibilità del ruolo. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’affidamento fondato sui decreti monocratici, considerati provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia cautelare collegiale. Il TAR ha precisato che, comunque, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per esercitare l’attività in regime di parità, poiché tale attività presuppone l’autorizzazione ministeriale, nella specie non intervenuta, trattandosi di domanda di primo riconoscimento e non di revoca di uno status già acquisito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta la sospensione degli atti impugnati né anticipa una valutazione favorevole sulla domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non equivale alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e non impedisce al giudice di respingere una successiva istanza cautelare priva di nuove circostanze specifiche.
  • Una nuova domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio può essere accolta solo in presenza di elementi nuovi o di circostanze sopravvenute idonei a superare le ragioni poste a fondamento del precedente rigetto; la mera riproposizione delle medesime prospettazioni non è sufficiente.
  • I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva pronuncia collegiale e, pertanto, non sono di per sé idonei a fondare un affidamento stabile sull’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione amministrativa.
  • La sospensione giudiziale di un diniego di autorizzazione non attribuisce automaticamente il titolo abilitativo necessario all’esercizio dell’attività quando il titolo dipenda da un’autorizzazione amministrativa espressa non ancora rilasciata, come nel caso della domanda di primo riconoscimento della parità scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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