Cassazione Penale, Sentenza n. 44327/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione ex art. 630 lett. a) e c) c.p.p. fondato sul presunto conflitto di giudicati: Modeo deduceva che una successiva sentenza del Tribunale di Taranto aveva accertato la falsità dell'autorizzazione (condannando il tecnico geom. Morgante per falso) e quindi dimostrato la sua assoluta estraneità e la buona fede nell'affidarsi al tecnico, elementi idonei a travolgere il giudicato che lo aveva condannato per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 44, co.1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 (opere edilizie abusive senza permesso). La revisione si fondava su nuove prove e su testimonianze emerse nel procedimento contro il Morgante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non sussista una obiettiva incompatibilità tra la sentenza di condanna di Modeo e la successiva sentenza di condanna del tecnico Morgante: i giudici di merito avevano infatti escluso la buona fede del ricorrente valorizzando la testimonianza del geom. Cavallone, che aveva informato Modeo dell'impossibilità di ottenere il permesso, e la conoscenza, da parte di Modeo, delle problematiche urbanistiche dell'area (sospensione delle DIA, ordini di demolizione, istanze in sanatoria). La Corte ha inoltre affermato che l'ignoranza di disposizioni legislative e regolamentari non è scusabile nel settore edilizio, e che la revisione fondata su contrasto di giudicati richiede una pur sommaria comparazione delle sentenze rilevando che le nuove dichiarazioni testimoniali non risultano decisive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo richiamato come norma penale concorrente nell'ambito del reato principale; nella sentenza è utilizzato per qualificare la partecipazione o concorso di persone nell'illecito penale relativo alle opere abusive.
art. 44, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Norma del testo unico dell'edilizia che delimita le fattispecie di intervento edilizio; qui richiamata per configurare il reato di realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, elemento centrale della condanna.
art. 630, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Disposizioni che consentono la revisione della sentenza definitiva in presenza di determinate cause (tra cui la sopravvenuta sentenza che dimostri l'innocenza o la falsità di elementi); la Corte richiama i criteri per valutare l'ammissibilità di una domanda di revisione fondata su contrasto di giudicati.
Norma che disciplina l'inammissibilità per manifesta infondatezza delle istanze di revisione; la Corte applica questo criterio per escludere richieste che agli occhi risultano incapaci, in via preliminare, di consentire una verifica sul giudicato.
art. 606, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente aveva censurato la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità in base a tali letture, ma la Corte le ha ritenute infondate.
Massime di principio
- La richiesta di revisione fondata su contrasto di giudicati richiede, in sede di ammissibilità, una sommaria ma concreta comparazione tra le sentenze: non basta la mera esistenza di una sentenza successiva favorevole, occorre che emerga una oggettiva incompatibilità capace, anche alla luce delle nuove prove, di mettere seriamente in dubbio il giudicato.
- La prova della buona fede nel settore edilizio ha valore solo se dimostra la mancanza di coscienza dell'illiceità e deriva da un elemento esterno che induc[a] ragionevole convinzione della liceità; spetta all'imputato fornire tale prova e dimostrare di aver compiuto tutto quanto possibile per rispettare la norma.
- L'ignoranza delle norme urbanistiche o regolamentari in materia edilizia è, di regola, inescusabile: la consapevolezza delle problematiche urbanistiche dell'area o la ricezione di avvisi tecnici/preventivi indeboliscono fortemente la tesi della buona fede.
- Le nuove dichiarazioni testimoniali acquisite in un processo successivo non sono automaticamente decisive per la revisione: il giudice dell'ammissibilità può escluderne rilevanza se, a confronto con il materiale probatorio già in atti, risultano inconferenti o insufficienti a capovolgere il giudicato.
- In fase di revisione il filtro dell'ammissibilità ha funzione di evitare valutazioni di merito premature; tuttavia richiede una valutazione non superficiale delle allegazioni per verificare se esse siano, in astratto, idonee a giustificare la revoca della sentenza definitiva.
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