Risposta n. 76 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione Italia-Tunisia: documentazione idonea per esenzione in Italia del trattamento pensionistico di un ex dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia
Il quesito
Quale documentazione deve ritenersi idonea per il sostituto d'imposta al fine di riconoscere l'esenzione in Italia, ai sensi dell'art.18 della Convenzione Italia‑Tunisia, per la pensione percepita da un ex dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia; effetti retroattivi e recupero in caso di mancato possesso del requisito dei 183 giorni e responsabilità del sostituto in caso di omissioni del beneficiario.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il sostituto propone che, oltre a passaporto, iscrizione AIRE e attestazione di residenza fiscale tunisina, il beneficiario fornisca una dichiarazione ai sensi dell'art.76 DPR 445/2000 sull'impegno a mantenere la residenza estera per almeno 183 giorni (184 anno bisestile) e a comunicare variazioni; in presenza di tale documentazione l'istante ritiene di poter concedere l'esenzione dal 1° gennaio dell'anno X e, in caso di mancato raggiungimento del requisito, recuperare le imposte e richiedere la restituzione al beneficiario, ritenendosi non responsabile per omissioni del beneficiario.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'accertamento della residenza fiscale è fatto di fatto e non sindacabile in interpello; l'art.18 assegna la tassazione allo Stato di residenza; le tie‑breaker rules sono nell'art.4. Il sostituto può applicare direttamente i benefici convenzionali previa acquisizione di documentazione idonea, ma l'iscrizione all'AIRE da sola prova solo la residenza formale e non esclude domicilio/residenza in Italia. Si può acquisire un'autocertificazione e, con normale diligenza, assumere l'esenzione se il sostituto dispone di autocertificazione, iscrizione AIRE e attestazione dell'Autorità fiscale estera per la maggior parte del periodo d'imposta. Il sostituto è responsabile solo in caso di documenti palesemente falsi o se è a conoscenza di fatti contrari; le false dichiarazioni sono imputabili al contribuente. La documentazione va acquisita anche per gli anni successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 61 del 18/01/2023
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 62 del 18/01/2023
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 63 del 18/01/2023
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 64 del 18/01/2023
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 65 del 18/01/2023
- Interpello · 18 gen 2023Risposta n. 66 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →