Cassazione Penale, Sentenza n. 26469/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Due motivi: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per mancata declaratoria di improcedibilità del secondo procedimento rispetto a un precedente (proc. n. 162/2015 R.G.N.R.) in quanto, si sosteneva, vi sarebbe identità o continenza del fatto riguardante il trattore oggetto di leasing (Iveco AS 440 Stralis 480) e quindi preclusione dell'azione penale; la censura si fondava sull'affermazione che il bene non fosse stato incluso nell'inventario del curatore e quindi Neos Finance S.p.A. non ammessa al passivo nel procedimento anteriore. (2) Motivo analogo relativo a vizio di motivazione sulla stessa questione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur richiamando principi consolidati sul divieto di bis in idem e sulla necessità di valutare l'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona), la ricorrente non ha fornito elementi concreti sul contenuto del precedente capo di imputazione (in particolare l'elenco dei beni contestati) e si è limitata a censure generiche sulla lettura dei dati probatori fatta dal giudice di appello; ciò ha impedito alla Corte di Cassazione di verificare senza indagini di merito la preclusione invocata. Per l'evidente inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
Richiamato quale criterio per la censura di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non adeguata a dimostrare l'identità dei fatti richiesta dalla norma come presupposto della declaratoria di improcedibilità
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso che dal motivo, formulato genericamente, emergesse la necessaria base fattuale per sindacare la motivazione del giudice di merito
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di improcedibilità per preclusione dell'azione penale in caso di precedente procedimento; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale norma richiede dimostrazione dell'identità del fatto, non fornita nel ricorso
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla esposizione dei motivi in cassazione (limiti ex art. 173 d. att.); la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità e per profili di colpa nell'impugnazione
Giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 34655/2005 e successivi precedenti richiamati)
Richiamata per i principi sul divieto di duplicazione dell'azione penale e sulla necessità di identità storico-naturalistica del fatto ai fini della preclusione; la Corte ne ha evidenziato i presupposti e ha affermato che tali eccezioni devono poter essere decise senza accertamenti di fatto in sede di cassazione
Massime di principio
- La declaratoria di improcedibilità per duplicazione dell'azione (ne bis in idem/preclusione) richiede la prova di identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona).
- In cassazione l'eccezione di preclusione può essere fatta valere solo se la sua decisione non impone accertamenti di merito; è quindi necessario fornire documentazione o elementi del precedente capo di imputazione che consentano la verifica senza attività probatorie ulteriori.
- Censure generiche che non indicano il contenuto preciso del precedente procedimento (ad es. l'elenco dei beni contestati) sono soggette a inammissibilità perché non consentono alla Corte di compiere il necessario esame giuridico.
- Se l'impugnazione è manifestamente infondata o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nell'impugnazione.
- Per contestare utilmente la prosecuzione di un secondo procedimento per fatti collegati a una procedura concorsuale è opportuno produrre copia del capo di imputazione anteriore e degli allegati rilevanti (elenco cespiti, atti di curatore, decisioni di ammissione al passivo) per dimostrare l'identità o la continenza del fatto.
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