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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26469/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Due motivi: (1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per mancata declaratoria di improcedibilità del secondo procedimento rispetto a un precedente (proc. n. 162/2015 R.G.N.R.) in quanto, si sosteneva, vi sarebbe identità o continenza del fatto riguardante il trattore oggetto di leasing (Iveco AS 440 Stralis 480) e quindi preclusione dell'azione penale; la censura si fondava sull'affermazione che il bene non fosse stato incluso nell'inventario del curatore e quindi Neos Finance S.p.A. non ammessa al passivo nel procedimento anteriore. (2) Motivo analogo relativo a vizio di motivazione sulla stessa questione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur richiamando principi consolidati sul divieto di bis in idem e sulla necessità di valutare l'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona), la ricorrente non ha fornito elementi concreti sul contenuto del precedente capo di imputazione (in particolare l'elenco dei beni contestati) e si è limitata a censure generiche sulla lettura dei dati probatori fatta dal giudice di appello; ciò ha impedito alla Corte di Cassazione di verificare senza indagini di merito la preclusione invocata. Per l'evidente inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    Richiamato quale criterio per la censura di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non adeguata a dimostrare l'identità dei fatti richiesta dalla norma come presupposto della declaratoria di improcedibilità

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso che dal motivo, formulato genericamente, emergesse la necessaria base fattuale per sindacare la motivazione del giudice di merito

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di improcedibilità per preclusione dell'azione penale in caso di precedente procedimento; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale norma richiede dimostrazione dell'identità del fatto, non fornita nel ricorso

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla esposizione dei motivi in cassazione (limiti ex art. 173 d. att.); la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità e per profili di colpa nell'impugnazione

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 34655/2005 e successivi precedenti richiamati)

    Richiamata per i principi sul divieto di duplicazione dell'azione penale e sulla necessità di identità storico-naturalistica del fatto ai fini della preclusione; la Corte ne ha evidenziato i presupposti e ha affermato che tali eccezioni devono poter essere decise senza accertamenti di fatto in sede di cassazione

Massime di principio

  • La declaratoria di improcedibilità per duplicazione dell'azione (ne bis in idem/preclusione) richiede la prova di identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona).
  • In cassazione l'eccezione di preclusione può essere fatta valere solo se la sua decisione non impone accertamenti di merito; è quindi necessario fornire documentazione o elementi del precedente capo di imputazione che consentano la verifica senza attività probatorie ulteriori.
  • Censure generiche che non indicano il contenuto preciso del precedente procedimento (ad es. l'elenco dei beni contestati) sono soggette a inammissibilità perché non consentono alla Corte di compiere il necessario esame giuridico.
  • Se l'impugnazione è manifestamente infondata o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nell'impugnazione.
  • Per contestare utilmente la prosecuzione di un secondo procedimento per fatti collegati a una procedura concorsuale è opportuno produrre copia del capo di imputazione anteriore e degli allegati rilevanti (elenco cespiti, atti di curatore, decisioni di ammissione al passivo) per dimostrare l'identità o la continenza del fatto.

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