Ordinanza n. 97/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento disciplinare fondato su fatti disciplinarmente rilevanti, qualificati anche come illecito penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione cautelare del provvedimento disciplinare. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la rilevanza della sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e l'autonomia della valutazione disciplinare rispetto all'esito penale. L'appellante sosteneva implicitamente l'assenza del fumus boni juris del provvedimento, mentre l'Amministrazione ne difendeva la legittimità e la gravità dei fatti posti a fondamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo non sussistente, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il fumus boni juris del ricorso di primo grado. Il provvedimento disciplinare è stato ritenuto fondato sui fatti commessi dall'interessato, considerati disciplinarmente rilevanti, e non sulla sentenza di patteggiamento in quanto tale. Il giudice ha affermato che l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., escludendo l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, conferma per converso l'autonomia delle valutazioni disciplinari sui fatti qualificati anche come illecito penale. È stata inoltre condivisa la valutazione di gravità dei fatti posta a base del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale disposizione relativa alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), senza equiparazione automatica alla condanna ai fini della decisione.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
nell'escludere (secondo periodo) l'equiparazione della sentenza di cd. patteggiamento a sentenza di condanna, riafferma, per converso, l’autonomia delle valutazioni disciplinari sul fatto qualificato anche come illecito penale
La mancata equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna non impedisce all'amministrazione di valutare autonomamente, in sede disciplinare, i fatti oggetto del procedimento penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento disciplinare presuppone la sussistenza del fumus boni juris, valutato nei limiti della sommaria delibazione propria della tutela interinale.
- Il provvedimento disciplinare può essere fondato sull'autonoma valutazione amministrativa dei fatti commessi dall'interessato e disciplinarmente rilevanti, anche quando tali fatti siano stati qualificati come illecito penale.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non essendo equiparata a una sentenza di condanna non vincola, né esaurisce, la valutazione disciplinare dell'amministrazione sui fatti sottostanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →