Sentenza del 18/04/2019 n. 2460 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo - Instaurazione giudizio - Contributo unificato - Difesa tramite associazione consumatori - Debenza - Sussistenza - Ratio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la debenza del contributo unificato. Il fatto che il ricorrente si avvalga di un'associazione di consumatori non determina, di per sé, alcuna esenzione, poiché l'esenzione non può essere riconosciuta in base alla sola qualità di consumatore o all'intervento dell'associazione. La decisione si pone nel solco dell'orientamento richiamato di Cassazione n. 27331/2016.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, o comunque si poneva la questione, che la difesa prestata tramite un'associazione di consumatori potesse comportare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato. La Corte ha escluso tale esenzione, ritenendo che l'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 preveda esenzioni fondate su specifiche ragioni di meritevolezza e su finalità di solidarietà sociale connesse all'esercizio di diritti strettamente personali, non sulla mera qualità del soggetto che promuove il giudizio o sulla modalità con cui viene organizzata la difesa.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 10
Le esenzioni dal contributo unificato previste dalla norma non sono generalizzate, ma sono collegate a specifiche finalità di meritevolezza e solidarietà sociale, normalmente riferite alla tutela di diritti strettamente personali. Non è sufficiente la qualità di consumatore né la difesa tramite un'associazione di consumatori.
Massime di principio
- L'assistenza o rappresentanza da parte di un'associazione di consumatori non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato.
- Le esenzioni dal contributo unificato devono essere interpretate in modo rigoroso e ricondotte a una specifica previsione normativa, non potendo derivare dalla sola natura del ricorrente o dell'associazione che lo assiste.
- Prima di instaurare il giudizio occorre verificare se la concreta materia rientri in una delle ipotesi di esenzione previste dalla legge; in mancanza, il contributo unificato resta dovuto.
- La finalità solidaristica dell'associazione non è sufficiente, da sola, a trasformare il giudizio promosso dal singolo consumatore in un procedimento esente.
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