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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08133/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dalla proprietaria di un immobile contro i proprietari di alcune aperture (luci) realizzate su un muro prospiciente la sua proprietà, oltre che contro un altro soggetto proprietario del primo piano del medesimo edificio. In primo grado veniva ordinata la regolarizzazione delle luci secondo le indicazioni del CTU e riconosciuto un modesto risarcimento del danno; veniva inoltre respinta la domanda verso uno dei convenuti e accolta la sua domanda di condanna per lite temeraria. In appello, la decisione veniva riformata quanto alla posizione di tale convenuto e confermata nei confronti dei coniugi proprietari del piano terra. I coniugi soccombenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio e mancata integrazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che dovessero essere chiamati anche il condominio, gli altri comproprietari delle mura maestre, la Soprintendenza e il Comune; 2) violazione del divieto di abuso del diritto, assumendo che l'azione fosse in realtà vendicativa ed emulativa; 3) violazione delle norme sulle luci e sulla prova del danno, sostenendo che la condanna risarcitoria fosse stata disposta senza adeguato accertamento e in contrasto con l'onere probatorio; 4) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri del d.m. n. 55/2014, deducendo carenza di motivazione ed errata liquidazione. Il soggetto contro il quale era stato proposto anche ricorso incidentale notificato ma non iscritto a ruolo lamentava omesso esame di fatti decisivi fondati sulla CTU e sulle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei coniugi proprietari del piano terra. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di eliminazione o regolarizzazione delle luci va rivolta al proprietario dell'immobile servito dalle luci e non richiede la partecipazione di tutti i condomini del muro perimetrale, atteso che il muro può essere comune ma le aperture non lo sono; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la fondatezza della domanda esclude la qualificazione emulativa o abusiva dell'azione, e comunque la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non criticava la decisione della Corte d'appello ma si limitava a riproporre rilievi contro la sentenza di primo grado, con difetto di correlazione alla ratio decidendi e carenze di autosufficienza; ha respinto il quarto motivo perché la statuizione sulle spese di primo grado non era stata specificamente impugnata e, comunque, la liquidazione non superava i limiti tabellari né richiedeva particolare motivazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato improcedibile perché il ricorso notificato non risultava iscritto a ruolo. La Corte ha condannato i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di legittimità in favore della resistente, con distrazione ai difensori, e ha dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare una presunta violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati dai ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno della doglianza sul contraddittorio; la Corte non vi ha ravvisato violazione.

  • art. 901 c.c.

    Norma sulle luci richiamata nella controversia; la Corte ha confermato che l'azione mira alla regolarizzazione/eliminazione delle luci e va rivolta al proprietario dell'immobile servito.

  • art. 902 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle luci; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura così formulata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la condanna risarcitoria; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specifica critica alla decisione impugnata.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno; la Corte ha escluso che la doglianza fosse correttamente proposta contro la sentenza d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto il motivo non correlato alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova; la Corte ha rilevato carenze di specificità e autosufficienza.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma applicata in primo grado per lite temeraria; la Corte d'appello ha annullato la condanna e la Cassazione ne ha preso atto nel riepilogo della vicenda.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese; la Corte ha affermato che, entro i limiti tabellari, la liquidazione non richiede una motivazione specifica, salvo scostamenti ulteriori.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo deve criticare la sentenza impugnata e non limitarsi a riprodurre censure avulse dalla ratio decidendi; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando e riproducendo gli atti e documenti rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    È necessario fornire riferimenti idonei a identificare fase processuale e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 7745/1999

    In realtà è richiamata una precedente pronuncia di Cassazione sul litisconsorzio nelle azioni relative alle vedute; la Corte la usa per confermare che il bene comune è il muro, non le aperture.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di luci e vedute, la domanda volta alla chiusura o regolarizzazione delle aperture deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo o dell'immobile servito dalle aperture, mentre il muro perimetrale comune non implica automaticamente il litisconsorzio di tutti i condomini.
  • La deduzione di abuso del diritto o di finalità emulativa non può essere accolta quando la domanda giudiziale risulti fondata nel merito; la fondatezza della pretesa è incompatibile con la qualificazione dell'azione come meramente vendicativa o abusiva.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di critiche alla decisione di primo grado o di argomentazioni astratte non soddisfa l'onere di specificità.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza: gli atti e documenti su cui si fonda la censura vanno indicati e, nei limiti necessari, riprodotti o localizzati in modo preciso nel fascicolo di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali entro i limiti minimi e massimi della tariffa o dei parametri tabellari non richiede una motivazione analitica; la motivazione diventa necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioAbuso del dirittoOnere della prova

Testo integrale

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