Sentenza del 17/03/2015 n. 1063 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IPO-CATASTALI - Rettifica valore trasferimento - Immobili trasferiti triennio precedente - Utilizzo metodo comparativo - Valori OMI e FIAIP - Conferma metodo comparativo - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta legittima. Il riferimento ai valori OMI e FIAIP è stato considerato ammissibile non come unico elemento presuntivo, ma quale dato confermativo di atti traslativi riguardanti immobili similari, regolarmente individuati e utilizzati nella motivazione. L’Amministrazione ha quindi fornito una motivazione sufficiente circa il criterio comparativo adottato per determinare il valore imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rettifica del valore degli immobili trasferiti, sostenendo l’illegittimità dell’utilizzo dei valori indicati nelle banche dati dell’OMI e nei listini FIAIP. L’Amministrazione aveva determinato il valore mediante metodo comparativo, facendo riferimento sia a tali valori di mercato sia ad atti traslativi relativi a immobili similari stipulati nel precedente triennio e specificamente indicati nella motivazione dell’atto.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale
La base imponibile può essere rettificata quando il valore dichiarato per il trasferimento immobiliare non risulta coerente con il valore effettivo del bene, purché l’Amministrazione esponga adeguatamente i criteri e gli elementi utilizzati.
Metodo comparativo di determinazione del valore immobiliare
Il confronto con atti di compravendita relativi a immobili similari costituisce un criterio legittimo di stima, soprattutto quando gli atti siano riferiti a un periodo temporalmente vicino, come il precedente triennio, e siano indicati nella motivazione.
Banche dati OMI e listini FIAIP
I valori OMI e FIAIP non sono, isolatamente considerati, necessariamente decisivi o vincolanti; possono tuttavia essere utilizzati come elementi confermativi e di supporto rispetto a comparabili concreti, quali atti traslativi di immobili similari.
Massime di principio
- La rettifica del valore di un immobile è generalmente sostenibile quando l’Amministrazione utilizza un metodo comparativo fondato su compravendite effettive di immobili similari e temporalmente vicine.
- I valori OMI e i listini FIAIP hanno maggiore efficacia probatoria se utilizzati insieme ad altri elementi concreti; il loro impiego isolato può non essere sufficiente.
- L’avviso di rettifica deve indicare in modo comprensibile gli immobili comparati, gli atti di trasferimento considerati, il periodo di riferimento e il collegamento tra tali dati e l’immobile oggetto di accertamento.
- Il contribuente può contestare la rettifica dimostrando che gli immobili utilizzati come comparabili non sono realmente omogenei per ubicazione, caratteristiche, stato di conservazione, destinazione o periodo di vendita.
- La presenza di dati di mercato ufficiali o di settore non rende automaticamente illegittima la rettifica: occorre verificare se tali dati siano stati impiegati come semplice supporto confermativo oppure come unico fondamento della pretesa.
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