Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 560 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Discord.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento n. 560 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per prevenire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Discord di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il procedimento si colloca quindi nell’ambito degli interventi urgenti per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti intimi, comunemente indicata come “revenge porn”.

Adozione delle misure d’urgenza

Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 13 luglio 2026, le determinazioni urgenti nn. 372 e 373.

Le misure sono state adottate ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Destinatari e misure prescritte

Le determinazioni urgenti sono state adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV e successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 13 luglio 2026.

Le società sono state tenute a:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • utilizzare, ai fini dell’intervento, il materiale trasmesso in formato hash;
  • conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • utilizzare tale materiale esclusivamente per finalità probatorie;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire la protezione degli interessati durante la conservazione.

Ratifica del Garante

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato le determinazioni nn. 372 e 373 del 13 luglio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti delle tre società destinatarie.

Esito del procedimento

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria. L’esito consiste nella convalida delle misure preventive e probatorie già adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione protetta per dodici mesi.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Discord.

Misure urgenti adottate il 13 luglio 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Conservazione del materiale a fini probatori

Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure applicate.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 560 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 372 e 373 del 13 luglio 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticyberbullismo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.