Deliberazione n. 560 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 13 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Discord.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 560 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV per prevenire la diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Discord di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, come introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il procedimento si colloca quindi nell’ambito degli interventi urgenti per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti intimi, comunemente indicata come “revenge porn”.
Adozione delle misure d’urgenza
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 13 luglio 2026, le determinazioni urgenti nn. 372 e 373.
Le misure sono state adottate ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Destinatari e misure prescritte
Le determinazioni urgenti sono state adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV e successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 13 luglio 2026.
Le società sono state tenute a:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- utilizzare, ai fini dell’intervento, il materiale trasmesso in formato hash;
- conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- utilizzare tale materiale esclusivamente per finalità probatorie;
- adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate per garantire la protezione degli interessati durante la conservazione.
Ratifica del Garante
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato le determinazioni nn. 372 e 373 del 13 luglio 2026.
La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti delle tre società destinatarie.
Esito del procedimento
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria. L’esito consiste nella convalida delle misure preventive e probatorie già adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove acquisito in chiaro, la conservazione protetta per dodici mesi.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram e Discord.
Misure urgenti adottate il 13 luglio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Discord Netherlands BV di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure applicate.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 560 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 372 e 373 del 13 luglio 2026.
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