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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16361/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente di una società del settore metalmeccanico, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° aprile 2012 e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze maturate per il periodo 1° aprile 2012-31 dicembre 2017. La controversia riguardava il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile durante l’ultima fase del rapporto, caratterizzata da collocamento in mobilità lunga dal 19 marzo 2005 al 31 marzo 2012. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9, della l. n. 223/1991, dell’art. 8 della l. n. 155/1981, dell’art. 4, comma 16, del d.l. n. 463/1983 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato al caso una regola speciale prevista per una categoria diversa di lavoratori, cioè quella dell’art. 3, comma 4-bis, della l. n. 223/1991, attribuendo rilievo ai dodici mesi precedenti l’inizio della mobilità invece che alla retribuzione cui era parametrata l’integrazione salariale e alla disciplina generale della contribuzione figurativa per mobilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva applicato una disciplina speciale e una regola temporale di calcolo della retribuzione pensionabile non estensibili al caso concreto. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda attenendosi al corretto quadro normativo, individuato nell’art. 7, comma 9, della l. n. 223/1991 e nell’art. 8, quarto comma, della l. n. 155/1981, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    Per i periodi di mobilità, i periodi di godimento dell’indennità sono utili ai fini del diritto a pensione e il contributo figurativo va calcolato secondo la retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale.

  • art. 8 L. n. 155/1981

    secondo comma; quarto comma

    La Corte afferma che il secondo comma disciplina ipotesi diverse, mentre per i periodi di sospensione con integrazione salariale rileva il quarto comma, che impone di calcolare il contributo figurativo sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale.

  • art. 4, comma 16, D.L. n. 463/1983

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione.

  • art. 3 D.Lgs. n. 503/1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’errore della Corte di merito nella determinazione della retribuzione pensionabile.

  • art. 3, comma 4-bis, L. n. 223/1991

    la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità

    Norma speciale applicabile soltanto ai lavoratori del settore disciplinato dal r.d. n. 148/1931; non è suscettibile di applicazione analogica o generalizzata ad altre categorie di lavoratori.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che prevede, per il calcolo della pensione maturata durante la mobilità, il riferimento ai dodici mesi di lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità si applica solo ai lavoratori espressamente indicati dalla norma e non può essere estesa per analogia ad altri rapporti di lavoro.
  • Quando la controversia riguarda la contribuzione figurativa per mobilità, il parametro correttamente rilevante è la retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale o il trattamento straordinario di integrazione salariale, non un dato meramente virtuale o sganciato dal concreto regime retributivo precedente.
  • Il giudice di merito commette errore di diritto se applica una disposizione generale o una disciplina di periodo diversa per regolare una fattispecie coperta da una norma speciale che rinvia espressamente al sistema della integrazione salariale e della mobilità.
  • La regola di neutralizzazione della retribuzione pensionabile prevista per specifiche categorie di lavoratori in mobilità non costituisce principio generale del sistema pensionistico, ma eccezione di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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