Risposta n. 183 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le operazioni di salvataggio o assistenza devono intendersi estese anche alle acque interne (laghi) e dunque le cessioni dei mezzi per tali servizi dovrebbero essere considerate non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis, lett. a).
Applicazione art. 8-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972 per acquisto di mezzi nautici destinati al soccorso nelle acque dei laghi e zone limitrofe
Il quesito
Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana chiede se l'acquisto di unità navali destinate al servizio di soccorso acquatico nei laghi e aree adiacenti possa beneficiare della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8-bis, comma 1, lett. a).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'art. 8-bis si riferisca alle operazioni di salvataggio e assistenza "in mare" e che la norma e la giurisprudenza richiedono un'interpretazione restrittiva; pertanto le attività svolte nelle acque di un lago e nelle zone terrestri limitrofe non rientrano nella non imponibilità e l'acquisto del mezzo non può beneficiare del regime previsto dall'art. 8-bis.
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