Risposta n. 178 del 11/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeObblighi di sostituto d'imposta di una compagnia assicurativa estera nei confronti dei neo-residenti che optano per l'art. 24-bis TUIR
Il quesito
Se, relativamente a polizze unit-linked intestate a soggetti che optano per il regime dei neo-residenti (art.24-bis TUIR): 1) la compagnia estera può astenersi dall'applicare le ritenute/imposta sostitutiva (art.26-ter DPR 600/1973) per tutta la durata dell'opzione; 2) le polizze possono essere escluse dal calcolo dell'IRM; 3) è esclusa l'applicazione dell'imposta di bollo ordinaria (art.13, nota 2-ter DPR 642/1972); 4) quale valore (costo fiscale) assumere al termine del periodo agevolativo per la tassazione dei capitali.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Compagnia sostiene che il regime diventi immediatamente efficace con la presentazione di una dichiarazione di intenti e con il versamento della imposta sostitutiva forfettaria (es. 100.000 euro), senza attendere il perfezionamento nell'anno di dichiarazione; quindi ritiene di poter: non applicare le ritenute e l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale durante il periodo di opzione, escludere le polizze dal calcolo dell'IRM, non applicare l'imposta di bollo ordinaria e considerare, al termine dell'opzione, come base imponibile per i capitali la differenza tra quanto percepito e i premi pagati (costo fiscale). Inoltre la Compagnia ritiene di non avere oneri di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni del neo-residente.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene condivisibili solo in parte le posizioni dell'Istante. L'opzione si perfeziona solo con l'esercizio in dichiarazione e quindi il sostituto non può astenersi dalle ritenute prima del perfezionamento; il contribuente che ha pagato tempestivamente l'imposta può però sanare l'omessa indicazione tramite remissione in bonis entro i termini previsti. L'IRM non è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'opzione si considera perfezionata. L'esenzione dall'IVAFE prevista per i neo-residenti non si estende automaticamente all'imposta di bollo: l'imposta di bollo ordinaria si applica se sussistono i presupposti normativi e non è stata prevista una disposizione esentativa per i neo-residenti. I redditi di capitale maturati ma non percepiti durante il periodo di opzione non sono soggetti alla tassazione sostitutiva e, se percepiti successivamente o dopo decadenza/revoca, sono tassati (imposta sostitutiva 26%) sulla differenza tra importo percepito e premi pagati.
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