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Circolare

Circolare numero 43 del 18-02-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.I.L. per la riscossione, tramite UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati modalità di riscossione e di riversamento delle somme all’associazione, costi del servizio, clausole di salvaguardia e protezione dei dati personali, oltre alla durata della convenzione e alle condizioni di rinnovo/recesso. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili con il nuovo codice causale "W340" e con l’istituzione dei conti GPA11457, GPA25457 e GPA35457, nonché indicazioni sulla reportistica e sul rendiconto annuale da trasmettere alla Confederazione.

Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-CONF.I.L. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina la convenzione tra INPS e Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le modalità di incasso tramite UNIEMENS, i criteri di riversamento delle somme all’associazione, gli oneri economici, le tutele per l’Istituto e le istruzioni operative e contabili da applicare.

Origine e quadro normativo

In data 4 dicembre 2014 INPS e CONF.I.L. hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La circolare ne sintetizza i principali contenuti applicativi e le conseguenti istruzioni gestionali.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione avviene a cura dell’INPS, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto. La riscossione segue le medesime modalità e la medesima periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di assistenza contrattuale viene attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riferimento ai versamenti oggetto della convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per il servizio di riscossione è previsto un costo di Euro 0,17 per ogni UNIEMENS, importo attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Sono inoltre posti a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Riversamento delle somme alla CONF.I.L.

L’INPS versa alla sede nazionale della CONF.I.L., senza corresponsione di interessi o di ulteriori titoli, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi per il servizio di riscossione. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Contestualmente, le strutture periferiche dell’INPS mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a Euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a Euro 50,00.

È inoltre previsto che l’INPS non risponda di eventuali ritardi nelle rimesse qualora derivino da difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per l’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se riferito a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge per accedere alla stipula o in caso di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. Resta ferma anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

La circolare indica anche la sede della Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) in piazza Unità d’Italia, 5 – 70028 Bari (BA).

Istruzioni operative e contabili

Alle imprese aderenti alla CONF.I.L. è attribuito il codice di nuova istituzione "W340". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W340", con significato "Ass. Contr. Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.)", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche.

I contributi di assistenza contrattuale esposti con il codice "W340" sono imputati al conto GPA25457. Contestualmente, per rilevare il debito verso la Confederazione, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35457 a GPA11457, per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25457. I saldi dei conti GPA25457 e GPA35457 devono concordare costantemente e, con il codice documento "95", tali conti devono essere movimentati soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Le Sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in tre copie: una da destinare alle imprese che hanno versato il contributo, una all’Ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’Ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11457, al quale devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, registrate in avere sul conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, registrata in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11457 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.

Rendiconto annuale e conti di nuova istituzione

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla CONF.I.L. un rendiconto dal quale risultino:

  • l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA11457, GPA25457 e GPA35457, di nuova istituzione.

Punti principali

Convenzione e finalità

Il 4 dicembre 2014 INPS e Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311. La circolare ne illustra i contenuti essenziali e le modalità applicative.

Modalità di riscossione

I contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione sono riscossi dall’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto, con le stesse modalità e la stessa periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Determinazione dell’importo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori alle scadenze previste, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.

Costi del servizio

Per il servizio di riscossione è previsto, per la convenzione in oggetto, un costo di Euro 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.

Versamento delle somme alla Confederazione

L’INPS versa alla sede nazionale della CONF.I.L. le somme riscosse, al netto dei costi per il servizio di riscossione, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a Euro 50,00, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a Euro 50,00.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, anche se già in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso giudiziario connesso a tali rapporti, nei limiti della vigente normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto. È indicata anche la sede della CONF.I.L. in piazza Unità d’Italia, 5 – 70028 Bari (BA).

Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale

Alle imprese aderenti alla CONF.I.L. è attribuito il codice di nuova istituzione "W340". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale "W340", con significato "Ass. Contr. Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.)", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25457; contestualmente la procedura rileva il debito verso la Confederazione con scrittura in partita doppia GPA35457 a GPA11457, per importo pari a quello rilevato in avere sul conto GPA25457. I saldi dei conti GPA25457 e GPA35457 devono concordare costantemente e, con codice documento "95", possono essere movimentati soltanto tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Reportistica, contabilità e rendiconto

Le Sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in tre copie: una per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’Ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’Ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11457, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e dell’eventuale imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11457 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONF.I.L. un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11457, GPA25457 e GPA35457.

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