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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. -OMISSIS-, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, notificata in data -OMISSIS-; - del decreto del MIMIT del -OMISSIS-, comunicato il -OMISSIS-, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Mercato e Tutela, Direzione Generale Consumatori e Mercato, Divisione V, decideva il ricorso gerarchico proposto in data 13/06/2025 dagli odierni ricorrenti, avverso la determinazione sopra indicata sub a): copia decisione MIMIT -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202501498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione della sospensione dell’attività di mediazione per quarantotto giorni e decreto ministeriale decisorio del ricorso gerarchico, con rinvio alla Camera di Commercio per il riesame e l’eventuale applicazione dell’inibizione perpetua

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanzionanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione della Camera di Commercio con cui era stata disposta, nei confronti del preposto alla mediazione della società, la sospensione dell’attività per quarantotto giorni, nonché il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy adottato sul ricorso gerarchico. La vicenda traeva origine dall’accertamento, mediante sopralluogo, dell’apertura dei locali dell’agenzia e della presenza di annunci immobiliari durante un precedente periodo di sospensione disposto per esercizio dell’attività senza copertura assicurativa. Nel ricorso gerarchico erano stati dedotti: l’assenza di una base normativa per irrogare la sospensione nella fattispecie contestata; l’omessa o erronea valutazione delle scritture contabili, dell’assenza di clienti e trattative e della mancata rilevazione di attività rivolta al pubblico. Il Ministero aveva accolto il primo motivo e respinto il secondo, ritenendo che l’apertura dei locali e la presenza di annunci integrassero attività di mediazione, ma reputando applicabile non una nuova sospensione bensì l’inibizione perpetua dall’attività ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. b), del d.m. n. 452/1990; aveva quindi rimesso l’affare alla Camera di Commercio. In sede giurisdizionale i ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, richiamando l’art. 112 c.p.c., e contestato che l’apertura dei locali e l’affissione di pubblicità immobiliare fossero sufficienti a integrare il compimento di atti inerenti all’ufficio, anche perché il provvedimento originario non imponeva espressamente la chiusura dei locali o l’oscuramento degli annunci.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione della Camera di Commercio relativa alla carenza di legittimazione passiva, poiché era impugnato anche un suo provvedimento e le censure relative allo svolgimento dell’attività durante la sospensione riguardavano entrambi gli atti. Ha tuttavia rilevato che il Ministero, pur esprimendo l’avviso circa l’applicabilità dell’inibizione perpetua, aveva rimesso gli atti alla Camera di Commercio per una nuova valutazione complessiva e l’adozione di un nuovo provvedimento. Spetta quindi all’amministrazione decidere se adeguarsi all’indicazione ministeriale o mantenere la precedente sanzione sulla base di una motivazione più ampia; il giudice non può anticipare l’esito del riesame, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Per tale ragione è stato rinviato al merito l’esame dei motivi specificamente proposti contro il decreto ministeriale, compresa la questione dell’ammissibilità di motivi nuovi non dedotti nel ricorso gerarchico. Quanto al periculum in mora, il TAR ha osservato che la decisione ministeriale non era autoesecutiva quanto alla radiazione e che la Camera di Commercio non aveva ancora adottato il nuovo provvedimento. La precedente sospensione era stata annullata dal Ministero e, allo stato, la posizione del preposto non risultava definita, sicché non sussisteva un ostacolo attuale all’esercizio dell’attività né un pregiudizio grave e irreparabile. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, lett. b), d.m. 21 dicembre 1990, n. 452

    inibizione perpetua dall’attività nel caso in cui gli agenti sospesi compiano atti inerenti al loro ufficio nel periodo di sospensione

    Il Ministero ha ritenuto che la violazione del divieto di esercitare durante la sospensione comportasse l’applicazione dell’inibizione perpetua, anziché di un’ulteriore sospensione; la questione non è stata definita cautelarmente dal TAR.

  • artt. 18 e 19 d.m. 21 dicembre 1990, n. 452

    Sono richiamati quali disposizioni disciplinanti la sospensione e le sanzioni applicabili all’attività di mediazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; nel caso concreto il TAR non ha anticipato l’esito del riesame demandato alla Camera di Commercio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dai ricorrenti, anche per analogia nel ricorso gerarchico, a sostegno della censura di violazione del divieto di reformatio in peius; la questione è stata rinviata al merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento adottato in sede di ricorso gerarchico annulla la sanzione originaria e rimette l’affare all’amministrazione di primo grado per una nuova valutazione complessiva, il giudice amministrativo non può anticipare l’esito del riesame né sostituirsi all’amministrazione nell’individuazione definitiva della sanzione, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La decisione dell’autorità gerarchica che prospetti l’applicazione di una sanzione più grave, ma rimetta gli atti all’autorità originaria per l’adozione del nuovo provvedimento, non è di per sé autoesecutiva quanto alla sanzione prospettata: l’effetto concreto dipende dall’ulteriore esercizio del potere da parte dell’amministrazione competente.
  • In presenza di un annullamento della sanzione originaria e del rinvio dell’affare all’amministrazione per il riesame, l’assenza di un nuovo provvedimento sanzionatorio rende insussistente, allo stato, il periculum in mora derivante dalla sanzione più grave soltanto prospettata, poiché la posizione dell’interessato non è ancora definitivamente incisa e non sussiste un ostacolo attuale all’esercizio dell’attività.
  • L’amministrazione che ha adottato il provvedimento originario conserva la legittimazione e l’interesse a resistere nel giudizio quando l’atto è direttamente impugnato e il provvedimento gerarchico le demanda il riesame della vicenda, anche se l’atto originario è stato annullato o superato nella sua efficacia.
  • La questione dell’ammissibilità, nel giudizio contro la decisione resa su ricorso gerarchico, di motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa deve essere valutata tenendo conto dell’onere di impugnare tempestivamente l’atto originario e del divieto di eludere il termine decadenziale mediante l’impugnazione successiva della decisione gerarchica.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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