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Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025: del provvedimento di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 02.12.2025, emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso, o presupposto.

Giustizia amministrativa202504368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza e, con motivi aggiunti, provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento prefettizio di rigetto. Il diniego è stato fondato sull'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, che esclude dalle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, abbia presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso nel territorio italiano, imponendo al prefetto una decisione scritta e motivata che tenga conto della vulnerabilità del richiedente. Il ricorrente aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale il 14 dicembre 2023. La disciplina applicata è stata introdotta dall'art. 15-quinquies d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, con efficacia decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il ricorrente ha quindi contestato l'applicazione retroattiva della nuova limitazione temporale e la competenza prefettizia invocata nel diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In via sommaria, ha rilevato che la disciplina limitativa delle misure di accoglienza e il termine di novanta giorni sono successivi sia all'ingresso del ricorrente in Italia sia alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, avvenuta il 14 dicembre 2023. La nuova disciplina non può pertanto applicarsi retroattivamente a una domanda presentata quando non esisteva alcuna limitazione temporale né alcuna conseguenza negativa collegata al ritardo. Il TAR ha inoltre ritenuto che la competenza esclusiva del prefetto del luogo di presentazione della domanda riguardi soltanto le decisioni sull'inammissibilità delle richieste correlate all'applicazione del nuovo corpus normativo e non il caso esaminato. Ha quindi sospeso il provvedimento di rigetto, fissato la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare, concessa dal TAR nella fase incidentale.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    “non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”

    Prevede l'esclusione dalle misure di accoglienza per la domanda di protezione internazionale presentata oltre novanta giorni dall'ingresso, attribuendo al prefetto la decisione scritta e motivata, con considerazione della vulnerabilità; il TAR ne esclude l'applicazione retroattiva.

  • art. 28-bis, comma 2, lettera e-bis), d.lgs. n. 25/2008

    È la disposizione richiamata per individuare il termine di novanta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano.

  • art. 15-quinquies d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    Ha introdotto, insieme alla disposizione richiamata del d.lgs. n. 25/2008, il nuovo regime limitativo considerato dal giudice.

  • art. 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    “decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

    Stabilisce la decorrenza della disciplina introdotta dal decreto-legge; il TAR ne considera l'efficacia successiva ai fatti rilevanti del caso.

Massime di principio

  • Una disciplina sopravvenuta che introduce una limitazione temporale alla presentazione della domanda di protezione internazionale e collega al superamento del termine l'esclusione dalle misure di accoglienza non può essere applicata retroattivamente a domande formalizzate prima della sua entrata in vigore, quando il ritardo non produceva allora alcuna conseguenza negativa prevista dall'ordinamento.
  • La competenza esclusiva del prefetto del luogo di presentazione della domanda di protezione internazionale per decidere sull'inammissibilità delle misure di accoglienza opera in relazione alle richieste soggette al nuovo regime normativo e non si estende retroattivamente a domande presentate anteriormente.
  • La decisione prefettizia sull'inammissibilità delle misure di accoglienza deve essere resa in forma scritta e motivata e deve tenere conto della vulnerabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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