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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26470/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la riduzione della pena operata dalla Corte territoriale lamentando che la Corte di appello aveva modificato il trattamento sanzionatorio senza che l'imputato avesse proposto motivo di appello sul punto, quindi violando il principio devolutivo e l'inammissibilita dei motivi nuovi di appello. L'imputato Caliendo chiedeva invece l'annullamento per violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta mancata correlazione tra imputazione e condanna (sostanziale trasformazione del fatto), la nullita o insufficienza della motivazione sul punto della responsabilità, e una riduzione della pena in ragione del diverso accertamento sulla seconda annotazione; deduceva inoltre che alcuni elementi ritenuti falsi erano invece veri e che il falso avrebbe dovuto essere considerato innocuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo inammissibile il motivo nuovo di appello relativo al trattamento sanzionatorio e violato il principio devolutivo; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il ripristino della pena fissata dal Tribunale in anni 1 e mesi 6 di reclusione. Ha respinto il ricorso dell'imputato, ritenendo infondati i motivi relativi alla presunta mutazione del fatto e alla mancata correlazione imputazione-sentenza (sia perché l'eccezione era in parte tardiva sia perché il capo di imputazione aveva portata sufficiente da comprendere la falsita del contenuto delle annotazioni), e confermando che il falso riguarda non la veridicita oggettiva delle informazioni ma l'attribuzione di tali informazioni alla fonte confidenziale; ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il principio devolutivo e i limiti dei poteri d'ufficio del giudice di appello: la Corte non poteva ridurre la pena se l'appellante non aveva dedotto motivi specifici sul trattamento sanzionatorio; il comma quinto consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio solo benefici o attenuanti espressamente previste

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione sono inammissibili se non riguardano capi o punti della decisione enunciati nell'atto di gravame originario

  • art. 581, lett. a), cod. proc. pen.

    Regole sulla specificita dei motivi di impugnazione e sul loro contenuto rispetto alla decisione impugnata

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Tutela contro la sentenza non conforme all'imputazione: la Corte ricorda che per parlare di mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale che cagioni reale pregiudizio alla difesa; non è sufficiente un confronto letterale se l'imputato ha potuto difendersi concretamente

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Nullita di errori legati alla mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza soggetta a regole di deducibilita e termini; la censura deve essere sollevata nei termini processuali previsti

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Termine per rilevare la nullita di cui all'art. 522: la mancata eccezione in appello comporta preclusione

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può modificare il trattamento sanzionatorio in mancanza di specifico motivo di appello sul punto: eventuali motivi nuovi sono inammissibili e la riduzione della pena va annullata se operata per tale ragione.
  • La verifica della corrispondenza tra imputazione e sentenza non è puramente letterale: per far valere la nullita ex art. 521/522 c.p.p. occorre dimostrare una trasformazione radicale del fatto che abbia arrecato reale pregiudizio alla difesa; inoltre l'eccezione deve essere tempestivamente sollevata nei gradi processuali previsti.
  • Nel reato di falso in atto pubblico fidefacente l oggetto del falso e' l'attribuzione alla fonte confidenziale di precise informazioni: non rileva per la non colpevolezza che tali informazioni siano poi risultate oggettivamente vere, se non erano state effettivamente riferite dalla fonte al momento indicato.
  • Il cosiddetto falso innocuo puo' operare per errori formali o di datazione derivanti da prassi tollerate, ma non si estende all'attribuzione alla fonte di contenuti che la fonte non ha mai comunicato: quella attribuzione incide sulla funzione documentale dell'atto e non e' irrilevante.
  • Chi assume l'esistenza di mutamento del fatto rispetto all'imputazione deve sollevare la questione tempestivamente; la Cassazione tende a respingere censure proposte per la prima volta in cassazione quando il termine per dedurle nei gradi precedenti e' scaduto.
  • La Corte di appello, in qualità di giudice del merito, puo' rimettere diverso apprezzamento probatorio rispetto al tribunale di prime cure, purché operi nel perimetro della devoluzione e senza introdurre una reformatio in peius non consentita.

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