L.R. Basilicata 42/2021
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Basilicata un Osservatorio sulla legalità e sulla criminalità organizzata, con compiti di studio, supporto, proposta e promozione di iniziative di prevenzione, educazione e contrasto ai fenomeni mafiosi. Prevede composizione, durata quinquennale, conferenza annuale, protocolli con università e obblighi di relazione. Stanziamenti aggiornati anche per gli esercizi di bilancio successivi.
Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso in Basilicata
Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, un sistema di promozione della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e di stampo mafioso. Il fulcro dell’intervento è l’Osservatorio regionale, istituito presso il Consiglio regionale come organismo di supporto e coordinamento delle iniziative regionali.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Basilicata promuove interventi contro la criminalità organizzata attraverso azioni di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno alle vittime. Le iniziative sono sviluppate anche in collaborazione con enti pubblici, associazioni, scuole e università, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
Istituzione e funzione dell’Osservatorio
L’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso è istituito presso il Consiglio regionale. Esso è il soggetto chiamato a promuovere e coordinare le azioni previste dalla legge, fungendo da struttura di supporto della Regione nelle materie del contrasto e della prevenzione dei fenomeni mafiosi e della diffusione della cultura della legalità.
Composizione, incompatibilità e funzionamento
L’Osservatorio è presieduto da una personalità di rilievo del mondo delle istituzioni, della cultura giuridica o della legalità, individuata dal Presidente del Consiglio regionale. Ne fanno parte rappresentanti del Consiglio regionale, della Giunta, di ANCI regionale, di Unioncamere, delle associazioni antimafia, antiusura e antiracket, delle organizzazioni sindacali confederate, della Conferenza Episcopale Regionale e del mondo giudiziario e dell’amministrazione della giustizia. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare anche un rappresentante delle istituzioni scolastiche e il Presidente di Confprofessioni.
Sono esclusi dalla partecipazione, e decadono se già nominati, i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati dei titoli II e III del libro secondo del codice penale. L’incarico è inoltre incompatibile con attività lavorative che possano generare conflitto di interessi. L’Osservatorio disciplina autonomamente il proprio funzionamento, con il supporto degli uffici del Consiglio regionale; l’Ufficio di Presidenza mette a disposizione locali, attrezzature e personale. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo per le spese di funzionamento.
Compiti e attività dell’Osservatorio
L’Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e proposta. In particolare:
- verifica l’attuazione della normativa statale e degli indirizzi parlamentari in materia di mafie e criminalità organizzata;
- raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione non soggetta a vincoli di riservatezza, nel rispetto della disciplina sui dati personali;
- analizza le cause di infiltrazioni malavitose connesse a lavoro irregolare, corruzione, usura, estorsione e riciclaggio nel territorio regionale;
- collabora con il Consiglio regionale per linee guida e buone pratiche, anche in raccordo con altre Regioni, enti locali e il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata;
- raccoglie dati utili alla valutazione della trasparenza nel ciclo degli appalti;
- formula osservazioni e pareri nelle materie di competenza;
- organizza seminari e iniziative culturali con associazioni ambientaliste, di volontariato e di promozione sociale impegnate nell’educazione alla legalità;
- promuove iniziative per studenti e docenti di ogni ordine e grado, finalizzate all’educazione alla legalità e ai valori costituzionali e civici.
Durata e costituzione
Il Presidente del Consiglio regionale deve costituire l’Osservatorio con proprio decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La durata dell’Osservatorio è di cinque anni dalla data di insediamento.
Trattamento economico dei componenti
La partecipazione all’Osservatorio è gratuita. È ammesso il rimborso delle spese nei limiti previsti dal regolamento di funzionamento approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nel rispetto della normativa nazionale.
Conferenza annuale e relazione sull’attività
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Osservatorio, d’intesa con il Consiglio regionale, organizza una Conferenza annuale pubblica di confronto sulle attività svolte. In tale sede presenta un rapporto sull’attività svolta; la partecipazione è aperta al pubblico.
Collaborazioni e protocolli
Per conseguire le finalità della legge, l’Osservatorio può promuovere protocolli d’intesa con le università della Regione, gli enti di ricerca e altri soggetti istituzionali operanti nel settore, anche per attivare tirocini curriculari.
Partecipazione a iniziative europee
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Osservatorio può segnalare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e agli uffici regionali competenti iniziative, progetti e bandi di interesse in ambito europeo.
Clausola valutativa e trasparenza
L’Osservatorio deve rendere conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti nella sensibilizzazione della società civile e nel contrasto ai fenomeni mafiosi. Annualmente presenta al Consiglio regionale e alle Commissioni competenti una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riferimento agli interventi contributivi, alle campagne di informazione e sensibilizzazione e al numero di utenti coinvolti, specie nelle scuole.
La valutazione degli effetti della legge deve essere promossa anche con forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti attuatori. Il Consiglio regionale deve rendere accessibili i dati raccolti e pubblici i documenti conclusivi dell’esame valutativo.
Copertura finanziaria
Gli oneri correnti iniziali sono quantificati in euro 10.000 annui per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, mediante prelievo dal Fondo speciale del bilancio pluriennale 2021-2023. Per gli anni successivi la copertura è demandata allo stanziamento previsto dalla legge di bilancio regionale. La Giunta è autorizzata alle variazioni di bilancio necessarie.
Successivamente è stato introdotto un ulteriore articolo finanziario che quantifica in euro 5.000 gli oneri correnti derivanti dall’applicazione della legge, da coprire per ciascuno degli esercizi annuali di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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