Avvertimento n. 476 del 02/08/2024
Provvedimento del 2 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene sulla legge regionale Puglia n. 22/2024, che ha introdotto nella legge regionale n. 1/2024 un articolo sul programma di vaccinazione anti-HPV collegando l'iscrizione ai percorsi di istruzione 11-25 anni alla presentazione di documentazione sanitaria sulla vaccinazione o sul colloquio informativo. L’Autorità osserva che la materia degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione scolastica è già disciplinata a livello statale dal d.l. n. 73/2017 e che la vaccinazione anti-HPV non rientra tra quelle obbligatorie per l’accesso ai servizi scolastici. Evidenzia quindi criticità sulla base giuridica del trattamento e sul rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, sottolineando il rischio di raccolta generalizzata di dati sulla salute, anche di minori. In via cautelativa, il Garante avverte Regione Puglia e gli altri soggetti coinvolti che i trattamenti possono violare il GDPR e il Codice privacy, trasmette il provvedimento alle istituzioni competenti e ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Regione Puglia: avvertimento sui trattamenti di dati sanitari connessi all'iscrizione ai percorsi d'istruzione subordinata alla vaccinazione anti-HPV
Regione Puglia: avvertimento sui trattamenti di dati sanitari collegati all'iscrizione scolastica subordinata alla vaccinazione anti-HPV
Il Garante esamina la compatibilità con la disciplina privacy dell'art. 4-bis inserito nella legge regionale pugliese n. 1/2024 dalla legge regionale n. 22/2024. La disposizione collega l'iscrizione ai percorsi di istruzione nella fascia 11-25 anni, compreso l'universitario, alla presentazione di documentazione attestante la vaccinazione anti-HPV, l'avvio del ciclo, il rifiuto o il colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.
Contesto normativo e origine del procedimento
Il provvedimento è adottato all'esito di una richiesta di informazioni rivolta alla Regione Puglia. Nel testo si richiama anche l'impugnazione governativa della legge regionale n. 22/2024, deliberata dal Consiglio dei ministri, per il contrasto di talune disposizioni con la normativa statale ed europea e con parametri costituzionali.
Quadro statale sugli adempimenti vaccinali per l'iscrizione scolastica
L'Autorità richiama il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla l. 31 luglio 2017, n. 119, che disciplina le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie. I dirigenti scolastici possono chiedere solo la documentazione prevista da quella normativa, relativa alle vaccinazioni obbligatorie, all'esonero, omissione o differimento, oppure alla formale richiesta all'ASL. Il Garante evidenzia che la vaccinazione anti-HPV non è tra quelle richieste dalla disciplina statale per l'iscrizione scolastica e che non esiste un analogo obbligo per l'accesso ai corsi universitari.
Criticità sulla base giuridica e sulla competenza normativa
Secondo il Garante, la previsione regionale introduce un trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari e relativi alla salute, che incide su diritti e libertà fondamentali. In materia di trattamento dati connesso a limitazioni di diritti fondamentali, l'Autorità richiama la riserva di legge statale e gli artt. 6, par. 2 e 9 GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. La raccolta di documentazione sanitaria da parte delle scuole e l'obbligo di produzione da parte di studenti e famiglie sarebbero quindi ammissibili solo nei limiti di una disciplina nazionale uniforme e rispettosa del principio di proporzionalità.
Principi di liceità, minimizzazione e proporzionalità
Il provvedimento richiama l'art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR e osserva che la finalità dichiarata dalla Regione - promuovere informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-HPV - potrebbe essere perseguita con strumenti meno invasivi. La raccolta generalizzata, studente per studente, di informazioni sulla vaccinazione, sul rifiuto o sul colloquio informativo è ritenuta potenzialmente sproporzionata e non necessaria rispetto allo scopo perseguito, anche in ragione della delicatezza dei dati trattati e della presenza di minori tra i soggetti interessati.
Valutazione del Garante e avvertimento
Il Garante precisa che, qualora la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'illegittimità della legge regionale, i trattamenti effettuati in attuazione dell'art. 4-bis risulterebbero privi di idonea base giuridica sin dall'origine, con conseguente violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice. Anche a prescindere da tale eventuale pronuncia, ritiene che i trattamenti non appaiano conformi ai principi di necessità e proporzionalità.
Dispositivo
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, il Garante avverte la Regione Puglia e tutti i soggetti coinvolti che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 1/2024 possono violare la normativa privacy richiamata. Inoltre:
- trasmette copia del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice.
Punti principali
Origine del provvedimento e contenuto della norma regionale
Il provvedimento trae origine dall'introduzione, con la legge regionale pugliese n. 22/2024, dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 1/2024. La nuova disposizione prevede un "Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano" e subordina l'iscrizione ai percorsi di istruzione nella fascia 11-25 anni, incluso l'universitario, alla presentazione di documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, l'avvio del programma, il rifiuto della somministrazione oppure il solo colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.
Quadro normativo statale richiamato
Il Garante richiama il d.l. n. 73/2017, convertito dalla l. n. 119/2017, che disciplina gli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi e scolastici e individua le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, nonché la documentazione che può essere richiesta dai dirigenti scolastici. Sottolinea che la vaccinazione anti-HPV non rientra tra quelle obbligatorie ai fini dell'iscrizione scolastica e che non risulta previsto alcun analogo obbligo per l'accesso ai corsi universitari.
Criticità sulla base giuridica del trattamento
Secondo il Garante, l'acquisizione di documentazione, anche sanitaria, da parte delle autorità scolastiche e l'onere di produzione da parte di studenti e famiglie possono avvenire solo nei limiti di una norma uniforme a livello nazionale, in coerenza con gli artt. 6, par. 3, lett. b), e 9 del GDPR, nonché con gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy. La disciplina regionale introduce invece una raccolta generalizzata di dati personali e relativi alla salute per una finalità che incide sull'accesso all'istruzione, ambito che l'Autorità considera riservato alla legge statale.
Principi di minimizzazione e proporzionalità
Il provvedimento evidenzia che la disposizione regionale appare problematica anche rispetto ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), e all'art. 6, parr. 3 e 4, GDPR. La finalità dichiarata di promuovere informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-HPV potrebbe essere raggiunta con modalità meno invasive, ad esempio mediante attività informative e di sensibilizzazione curate dai soggetti sanitari competenti, senza raccolta generalizzata di dati sanitari presso le scuole.
Avvertimento e adempimenti successivi
In ragione delle criticità riscontrate, il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, avverte la Regione Puglia e gli altri soggetti coinvolti che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 1/2024 possono violare gli artt. 5, lett. a) e c), 6 e 9 GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice. Dispone inoltre la trasmissione del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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