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Ordinanza

Ordinanza n. 267/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 52055 del 13.10.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per ulteriori classi di concorso, tra cui A-26

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, pur riconoscendo il titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso A-47, ha respinto la domanda di riconoscimento con riferimento a un'ulteriore classe, tra cui la A-26, per la quale la ricorrente è titolare di un contratto di insegnamento sino al 31 agosto 2026. Il Ministero ha motivato il diniego rilevando l'assenza, nell'attestazione rilasciata dalle autorità rumene, di un corrispondente riferimento all'abilitazione per la classe richiesta e richiamando l'esigenza di limitare il riconoscimento a una sola classe di concorso in applicazione del principio di parità di trattamento. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la motivazione ministeriale apparisse prima facie in contrasto con gli orientamenti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poiché non evidenziava una concreta comparazione tra il percorso professionale seguito nello Stato estero e quello sotteso al titolo di abilitazione nazionale conseguibile in Italia. Il Collegio ha tuttavia riservato al giudizio di merito l'accertamento concreto dei presupposti per il riconoscimento di più classi di concorso sulla base di un'unica formazione, anche mediante eventuale approfondimento istruttorio. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto apprezzabile il pregiudizio potenziale per gli incarichi lavorativi in essere, risolutivamente condizionati al mancato riconoscimento del titolo abilitante. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 14 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione della natura della controversia e della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in presenza di un fumus prima facie e di un pregiudizio potenziale meritevole di apprezzamento nel bilanciamento degli interessi.

  • sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 22 del 29 dicembre 2022

    Richiede, ai fini del riconoscimento della formazione professionale conseguita all'estero, una concreta comparazione tra il percorso professionale seguito nello Stato estero e il percorso professionale sotteso al titolo nazionale conseguibile in Italia.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in uno Stato estero, l'amministrazione non può fondare il diniego su un'analisi meramente formale dell'attestazione straniera, ma deve concretamente comparare il percorso professionale estero con quello sotteso al titolo nazionale corrispondente.
  • Il riconoscimento di una formazione professionale estera per una determinata classe di concorso non consente di escludere automaticamente il riconoscimento per ulteriori classi sulla base del solo principio di parità di trattamento: l'amministrazione deve verificare in concreto se un'unica formazione sia idonea a fondare il riconoscimento di più classi.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può ravvisarsi quando il diniego di riconoscimento del titolo abilitante sia suscettibile di incidere concretamente su incarichi lavorativi in essere, condizionati risolutivamente al mancato riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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