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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14128/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del Giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria relativa alla sentenza n. 673/2008 del Tribunale di Reggio Calabria. La sospensione condizionale era subordinata alla demolizione del manufatto abusivo entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; i ricorrenti sostengono che la demolizione sia stata compiuta, richiamando una nota del Comune e una consulenza di parte del 2019, mentre il Corpo forestale aveva rilevato l'assenza della demolizione, riferendosi però a beni non oggetto di giudizio.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché generici e diretti alla rivalutazione di elementi di fatto, preclusi alla cognizione di legittimità. Il Giudice dell'esecuzione aveva esaminato il contrasto probatorio (nota comunale che attestava la demolizione vs accertamento della Forestale che negava la demolizione), rilevando la mancanza della prova che la demolizione fosse avvenuta entro i sei mesi previsti. La sentenza penale per falso e favoreggiamento, chiusa per prescrizione, non ha accertato la veridicità della certificazione comunale e non è ritenuta idonea a provare l'avvenuta demolizione. Anche la relazione di parte del 2019 è successiva al termine dei sei mesi e non fornisce prova solida. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usata per imporre ai ricorrenti l'onere di sostenere le spese del procedimento e per giustificare il versamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la possibilità di disporre, anche in assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende in funzione della consistenza della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è competente a riesaminare questioni puramente fattuali o a rivalutare la prova; i ricorsi che si limitano a tale rivalutazione sono inammissibili.
  • L'onere di provare l'avvenuto adempimento di una condizione (es. demolizione entro un termine) grava sui soggetti che ne chiedono gli effetti; le prove devono attestare il fatto entro il termine rilevante e preferibilmente essere documenti o accertamenti anteriori a tale termine.
  • Relazioni e accertamenti successivi al periodo utile (es. consulenze del 2019 per fatti che dovevano risultare nel 2010) hanno scarso valore probatorio se l'oggetto è dimostrare l'adempimento entro una data precedente.
  • Una sentenza penale conclusa per prescrizione non costituisce, di per sé, accertamento della veridicità dei fatti posti alla base delle certificazioni amministrative: non sostituisce la prova richiesta nel procedimento civile/di esecuzione.
  • In presenza di controdeduzioni amministrative contrastanti (Comune vs Corpo forestale), il giudice dell'esecuzione richiede prova piena e documentata del fatto decisivo; mere deduzioni o elementi contraddittori possono giustificare il rigetto dell'istanza.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e, in via equitativa, al versamento alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave, purché la causa di inammissibilità sia di una certa consistenza

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