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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28150/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa in amministrazione straordinaria)

La controversia

La società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria di una grande impresa siderurgica per un credito derivante dalla fornitura di pneumatici nuovi in gomma destinati a mezzi industriali utilizzati nella movimentazione interna, domandando anche la prededuzione degli interessi. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo ma aveva negato la prededuzione degli interessi; il tribunale, decidendo sull’opposizione della creditrice, ha rigettato la domanda ritenendo che la prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 richieda una interpretazione restrittiva e presupponga che la prestazione sia necessaria al risanamento ambientale o alla sicurezza e continuità degli impianti produttivi essenziali, individuati in senso stretto nel solo ciclo produttivo che conduce dalla materia prima alla bramma. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: 1) violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, perché il tribunale avrebbe interpretato troppo restrittivamente la norma, identificando l’impianto essenziale con la sola area a caldo e non con l’intero stabilimento di Taranto; 2) violazione dell’art. 99 l.fall. in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare la destinazione delle forniture ai reparti essenziali gravava sulla controparte, anche in base al criterio di vicinanza della prova; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il tribunale avrebbe trascurato il documento 3.1. che, secondo la ricorrente, indicava alcuni ordini destinati al reparto acciaieria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione del tribunale: la prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 è previsione eccezionale e di stretta interpretazione, e richiede che le prestazioni siano effettivamente necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali ricostruiti in base al ciclo produttivo dell’acciaio, non potendosi estendere automaticamente all’intero stabilimento. Ha inoltre affermato che l’inerenza della fornitura al ciclo produttivo essenziale costituisce fatto costitutivo del diritto alla prededuzione e grava quindi sul creditore l’onere di provarla; il principio di vicinanza della prova non sposta tale onere quando la norma consente già di distinguere chiaramente fatti costitutivi e impeditivi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che il documento richiamato non era stato specificamente indicato come decisivo e che la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003

    Norma eccezionale di stretta interpretazione; la prededuzione opera solo per prestazioni necessarie alla continuità degli impianti produttivi essenziali, da ricostruire in relazione al ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso.

  • art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 1/2015

    Ha introdotto la disciplina richiamata sulla prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

  • art. 8, d.l. n. 91/2017

    La Corte richiama la disposizione interpretativa che ha aggiunto una previsione ulteriore per i crediti delle imprese di autotrasporto, non estensibile alla fattispecie esaminata.

  • art. 2697 c.c.

    L’inerenza della fornitura al ciclo produttivo essenziale è fatto costitutivo della prededuzione e deve essere provata dal creditore.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente per il riparto dell’onere probatorio nell’opposizione allo stato passivo.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    Richiamati per contestare l’interpretazione restrittiva della norma; la Corte conferma che la norma eccezionale non consente un’estensione incompatibile con la sua ratio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in ordine all’interpretazione della disciplina della prededuzione e del riparto dell’onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo, non la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per precisare che il cattivo esercizio dell’apprezzamento delle prove non integra di per sé un vizio motivazionale censurabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2740 c.c.

    La previsione di prededuzione è letta come deroga eccezionale al principio generale della responsabilità patrimoniale.

Massime di principio

  • Le norme che introducono cause di prededuzione in procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente, senza estensioni analogiche incompatibili con la loro ratio.
  • Quando la prededuzione dipende dalla necessità della prestazione per la continuità di impianti produttivi essenziali, il creditore deve provare in modo specifico il nesso di inerenza tra la fornitura e il ciclo produttivo rilevante.
  • Il criterio di vicinanza della prova non può invertire il riparto legale dell’onere probatorio se la norma consente già di individuare con chiarezza i fatti costitutivi del diritto azionato.
  • In cassazione, il vizio di omesso esame di un documento è configurabile solo se il documento non valutato sia decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo a sovvertire con certezza la decisione; non è ammessa una censura che miri soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La qualificazione di una prestazione come necessaria alla continuità dell’attività produttiva essenziale non può fondarsi sul solo tipo di bene fornito, occorrendo la dimostrazione della sua concreta destinazione funzionale al processo produttivo protetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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