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Messaggio

Messaggio numero 1035 del 07-03-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce il regime previdenziale del personale dell’ANSF e individua, per ciascuna categoria di dipendenti, gli emolumenti imponibili ai fini del fondo ex ENPAS e delle prestazioni di fine servizio TFS/TFR. Fornisce inoltre istruzioni operative per correggere le denunce contributive in caso di errata quantificazione degli imponibili.

Contribuzione ex ENPAS e voci retributive utili per TFS/TFR del personale ANSF

Contribuzione ex ENPAS e voci retributive utili per TFS/TFR del personale ANSF

Il documento ricostruisce il regime previdenziale del personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e individua le voci retributive da assoggettare a contribuzione per il fondo ex ENPAS, distinguendo tra trattamento di fine servizio (TFS/indennità di buonuscita) e trattamento di fine rapporto (TFR). Vengono inoltre indicate le modalità di rettifica delle denunce contributive in caso di errore nella quantificazione degli imponibili.

Regime previdenziale applicabile al personale ANSF

L’ANSF è stata istituita dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e il relativo statuto è stato adottato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34. L’Agenzia, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è disciplinata, per quanto non previsto dal D.Lgs. n. 162/2007, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il regime pensionistico e previdenziale del personale è definito in relazione alla natura giuridica dell’ente. In analogia alle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999, è prevista:

  • l’iscrizione alla gestione pensionistica CTPS;
  • l’iscrizione al fondo ex ENPAS per le prestazioni di fine servizio;
  • l’iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • l’obbligo di versamento del contributo NASpI per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

L’ANSF ha acquisito personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da FS S.p.A. o da altre società ed enti. Il D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224, ha disciplinato anche il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia.

Per il personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, immesso nel ruolo dell’ANSF, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell’Agenzia. Il personale proveniente da FS S.p.A. o da altre società ed enti, salvo la facoltà di mantenere eventuali fondi di previdenza complementare tramite specifici accordi, è assoggettato dal momento dell’inquadramento alle norme applicabili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

Ne deriva che:

  • il personale proveniente dal Ministero conserva il regime previdenziale già in essere presso l’amministrazione di provenienza, quindi TFS o TFR, nonché l’eventuale iscrizione a fondi di previdenza complementare;
  • il personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti è iscritto, dalla data di inquadramento nel ruolo dell’Agenzia, al fondo ex ENPAS ed è collocato in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

Il documento segnala infine una possibile futura integrazione in relazione al CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali.

Quadro normativo per la determinazione delle voci utili ai fini TFS e TFR

La struttura della retribuzione del personale ANSF è ricondotta ai CCNL dell’ENAC. Il documento richiama la catena normativa secondo cui, in attesa della sottoscrizione del CCNL, si applica il trattamento giuridico ed economico del personale ANSV; a sua volta, per espressa previsione legislativa, al personale ANSV si applica il trattamento previsto per le corrispondenti qualifiche ENAC. Su tale base sono individuate le voci retributive rilevanti per la contribuzione e per la liquidazione delle prestazioni di fine servizio.

Per il TFS, la disciplina è di stretta legalità: sono imponibili solo gli emolumenti espressamente riconosciuti dalla legge come utili alla prestazione. Per il personale iscritto al fondo ex ENPAS, gli elementi utili sono quelli indicati dagli articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che elencano gli emolumenti computabili ai fini dell’indennità di buonuscita.

Il documento richiama anche l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la tassatività delle voci utili non consente interpretazioni estensive della nozione di stipendio o salario, né l’inclusione di emolumenti non espressamente previsti dalla legge. Sono richiamate, tra le altre, la sentenza Cass. civ., Sez. Unite, n. 3673/1997 e diverse pronunce del Consiglio di Stato e delle Corti d’Appello.

Per il TFR, invece, si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che recepisce l’accordo quadro del 29 luglio 1999 sul trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’articolo 4 dell’accordo considera utili non solo le voci già valutabili ai fini del TFS, ma anche ulteriori emolumenti individuati dalla contrattazione collettiva di comparto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per il personale ANSF, il riferimento contrattuale è ai CCNL dell’ENAC.

Voci retributive utili per area tecnica, economica, amministrativa e area operativa

Per il personale dell’area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell’area operativa, il documento distingue tra TFS e TFR.

Per l’indennità di buonuscita, sono utili ai fini della prestazione e imponibili, per tredici mensilità:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale.

Per il trattamento di fine rapporto, sono utili e imponibili:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale;
  • tredicesima mensilità limitatamente alla quota parte riferita alle sole voci imponibili ai fini del TFR;
  • retribuzione di posizione;
  • assegni ad personam non riassorbibili;
  • indennità di ente, utile dal 31 dicembre 2009.

Voci retributive utili per i professionisti

Per il personale inquadrato come professionisti, il documento prevede un elenco più contenuto.

Ai fini dell’indennità di buonuscita, sono utili e imponibili, per tredici mensilità:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale.

Ai fini del trattamento di fine rapporto, sono utili e imponibili, per tredici mensilità:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale.

Voci retributive utili per i dirigenti

Per i dirigenti, il documento distingue nuovamente tra buonuscita e TFR.

Ai fini dell’indennità di buonuscita, sono utili e imponibili, per tredici mensilità:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale;
  • retribuzione di posizione, sia nella componente fissa sia in quella variabile.

Ai fini del trattamento di fine rapporto, sono utili e imponibili, per tredici mensilità:

  • stipendio tabellare;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • indennità di vacanza contrattuale;
  • retribuzione di posizione, sia nella componente fissa sia in quella variabile.

Rettifica delle denunce contributive

Nel caso in cui, per errore, gli imponibili ai fini TFR/TFS siano stati quantificati in modo non corretto, il documento stabilisce che le denunce di correzione devono essere trasmesse utilizzando, per ciascun periodo da sostituire, l’elemento V1 Causale 5 della ListaPosPA.

In tale elemento devono essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici riferiti al periodo interessato. L’invio può avvenire:

  • con il flusso Uniemens-ListaPosPA ordinario;
  • con il flusso a variazione, secondo le caratteristiche illustrate nel messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017.

Osservazioni finali

Il documento ha quindi una finalità principalmente operativa: da un lato definisce il corretto regime previdenziale del personale ANSF in base alla provenienza; dall’altro individua, per categorie di personale, le voci retributive da considerare nella base contributiva utile al TFS/TFR e le modalità di correzione delle denunce contributive errate.

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