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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14184/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa alle frazioni detentive semestrali comprese tra l'11 giugno 1999 e il 17 agosto 2000. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 54 L. 26/06/1975, n. 354) e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe valutato negativamente il diritto al beneficio basandosi su reati commessi in epoca successiva alle frazioni contestate, senza che vi fosse una correlazione temporale che consentisse di ritenere compromesso il suo percorso rieducativo nel periodo 1999-2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato, in conformità alle risultanze processuali e alla giurisprudenza consolidata, le successive condanne (nove condanne incluse nel cumulo) dell'istante per reati di elevato disvalore, ritenendole sintomatiche di una mancata partecipazione all'opera rieducativa e quindi idonee a giustificare il diniego della liberazione anticipata riferita alle frazioni 11/06/1999-17/08/2000. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione semestrale può estendersi in negativo ai semestri contigui e possono assumere rilievo anche reati commessi in stato di libertà. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 54

    La norma disciplina la liberazione anticipata e prevede la valutazione del comportamento del condannato, tipicamente frazionata per semestri; la giurisprudenza interpreta tale valutazione come non necessariamente isolata nel tempo, consentendo di tener conto di elementi sintomatici (anche successivi) che rivelino la mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 (Palamara)

    Principio: la valutazione del comportamento, normalmente semestrale, può estendersi in negativo ai semestri contigui quando il detenuto abbia tenuto comportamenti particolarmente gravi, idonei a far presumere mancata partecipazione all'opera di rieducazione sull'intero periodo.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013 (Mansi)

    Conferma che condotte gravi e ripetute possono influire sulla valutazione frazionata per semestri, incidendo anche su periodi diversi da quello in cui la condotta si è concretizzata.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016 (Bastone)

    Ulteriore conferma del principio consolidato circa l'estensione in negativo degli effetti di comportamenti gravi su più semestri ai fini della liberazione anticipata.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014 (De Costanzo)

    Giurisprudenza coerente nel ritenere plausibile l'uso di elementi sintomatici anche extrasemestrali per valutare la partecipazione al percorso rieducativo.

  • Cass. pen., Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022 (Onorato)

    Principio: i reati commessi in stato di libertà possono essere utilizzati come elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo.

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è normalmente frazionata per semestri, ma non è isolata: condotte particolarmente gravi e ripetute possono giustificare l'estensione in negativo della valutazione anche ai semestri contigui.
  • Reati commessi in epoca successiva al periodo oggetto della valutazione (anche se in stato di libertà) possono essere considerati come indici della mancata rieducazione e dunque influire sul diniego del beneficio.
  • Non è richiesta una correlazione strettamente temporale in senso assoluto: ciò che rileva è la rilevanza, la gravità e la ripetizione delle condotte come sintomi della inefficacia del percorso trattamentale.
  • Il ricorso in cassazione deve specificare profili critici puntuali del provvedimento impugnato; una richiesta di riconsiderazione generale senza censure individuate è meno persuasiva.
  • Quando il diniego della liberazione anticipata è motivato sulla base di condanne comprese nel cumulo in esecuzione e su elementi oggettivi di gravità, la giurisprudenza di legittimità tende a confermare il giudizio del giudice del riesame.
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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