Deliberazione n. 292 del 21/05/2025
Provvedimento del 21 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal Dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram senza consenso dell’interessato. Le misure urgenti avevano ordinato di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento del 21 maggio 2025 si limita alla ratifica di tali determinazioni.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 21 maggio 2025, due determinazioni urgenti adottate dal Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione della persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione tramite piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e divulgabile senza consenso.
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la ricezione delle segnalazioni in materia di c.d. "revenge porn" e impone una decisione entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 30 aprile 2025
A fronte della segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il Dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 138 e 139 del 30 aprile 2025, ritenendo compatibile quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice. Le misure urgenti hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la trasmissione del materiale in formato hash ai gestori delle piattaforme per consentire l’attivazione delle misure di blocco.
Prescrizione di conservazione del materiale
Contestualmente, alle medesime società è stato ordinato di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le determinazioni d’urgenza, le osservazioni formulate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 138/2025 e 139/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, ceduti o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso. La segnalazione era rivolta alle piattaforme Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate dal Dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis Codice privacy, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 138 e 139 del 30 aprile 2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 21 maggio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 138/2025 e 139/2025 adottati il 30 aprile 2025 nei confronti delle società coinvolte.
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