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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08940/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di divisione ereditaria con cui due sorelle si assegnavano reciprocamene immobili. Una delle assegnatarie, divenuta proprietaria di un terreno in Montignoso, ha poi dedotto che il fondo era attraversato da tubature di scarico fognario a servizio dell'immobile assegnato all'altra sorella e, secondo quanto emerso in giudizio, anche di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Sosteneva che non esistesse alcun valido titolo scritto costitutivo della servitù e proponeva actio negatoria servitutis per ottenere l'accertamento della libertà del fondo e la rimozione delle tubature. In appello, la controparte ha resistito richiamando la clausola dell'atto di divisione che prevedeva l'assegnazione degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con tutte le servitù attive e passive, e la pretesa conoscenza pregressa della presenza delle condotte da parte della ricorrente. Con il ricorso per cassazione, la proprietaria del fondo ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1350, n. 4, c.c., perché la servitù non poteva ritenersi validamente costituita in favore di soggetti terzi rispetto all'atto divisorio senza un titolo scritto specifico; 2) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) per avere la Corte d'appello attribuito efficacia costitutiva a una clausola ritenuta di mero stile e comunque generica; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto, valorizzando la plausibilità dell'interpretazione della clausola divisoria come effettivamente costitutiva della servitù e la possibilità di costituire una servitù anche a favore di terzi tramite contratto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la clausola dell'atto di divisione non fosse una mera formula di stile, ma esprimesse una volontà negoziale idonea a fondare la servitù di scarico, letta alla luce del contesto fattuale e dei criteri di interpretazione contrattuale, compresa la buona fede. Ha inoltre affermato che la costituzione della servitù poteva operare anche a favore di terzi beneficiari delle tubature, in base al combinato disposto degli artt. 1058 e 1411 c.c. I motivi relativi a vizio motivazionale e omesso esame sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350 n. 4 c.c.

    la costituzione di diritti reali su beni immobili richiede la forma scritta; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto che il titolo scritto esistesse e fosse idoneo a fondare la servitù

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti, non limitandosi al solo dato letterale

  • art. 1363 c.c.

    la clausola va letta nel contesto complessivo dell'atto e delle altre pattuizioni

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere conforme a buona fede, evitando letture cavillose e incoerenti con l'affidamento reciproco

  • art. 1367 c.c.

    il giudice deve, ove possibile, attribuire alla clausola un effetto utile, non considerandola meramente superflua

  • art. 1369 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione soggettiva e di ricostruzione della causa concreta del contratto

  • art. 1325 c.c.

    la vaghezza della clausola può rilevare solo se tale da impedire di attribuirle rilievo nella verifica dei requisiti del contratto

  • art. 1058 c.c.

    la servitù può essere costituita per contratto; il titolo negoziale può valere anche nei casi esaminati dalla Corte

  • art. 1411 c.c.

    il contratto a favore del terzo consente la costituzione di una servitù in favore di soggetti estranei al contratto originario

  • art. 360 c.p.c.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalie radicali o omesso esame di fatti decisivi, non alla mera insufficienza

  • art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione apparente, mancante o incomprensibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di interpretazione contrattuale, la clausola apparentemente generica non deve essere immediatamente degradata a clausola di stile: il giudice deve prima verificarne il possibile significato nel contesto complessivo del negozio e alla luce della concreta funzione economico-sociale perseguita dalle parti.
  • La qualificazione di una clausola come "di stile" è ammissibile solo quando la sua vaghezza sia tale da escludere che sia entrata nella effettiva volontà negoziale delle parti; in presenza di un possibile contenuto utile, va preferita l'interpretazione che le attribuisce efficacia.
  • La comune intenzione dei contraenti va ricostruita coordinando dato letterale, contesto complessivo, buona fede e causa concreta del contratto; non è consentita un'interpretazione cavillosa che tradisca l'affidamento ragionevole ingenerato dalla pattuizione.
  • La costituzione convenzionale di una servitù non richiede formule sacramentali né la descrizione analitica di tutti gli elementi del peso, purché dal titolo e dagli elementi del caso sia desumibile con certezza la volontà di imporre un carico durevole a vantaggio di un fondo.
  • La servitù prediale può essere validamente costituita anche nell'interesse di un terzo beneficiario, poiché il contratto a favore del terzo non incontra, di per sé, un limite derivante dalla natura reale del diritto oggetto della pattuizione.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale radicale; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoServitùImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoNullitàOnere della prova

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