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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4912/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Elsa S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso da Vinicio Pierangelo verso crediti vantati dalla società nei confronti del G.S.E.. Il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione. In Cassazione il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c., invocando anche l'art. 24 Cost. e l'art. 488 c.p.c., deducendo violazioni ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Avendo la sentenza di primo grado la pubblicazione del 20 maggio 2019 e applicandosi il termine lungo (art. 327 c.p.c., dopo la modifica dalla legge 69/2009), il termine per proporre ricorso era di sei mesi dalla pubblicazione, scadente il 20 novembre 2019. Il ricorso è stato depositato il 12 dicembre 2019 e notificato tra il 19 e il 23 dicembre 2019, dunque oltre il termine. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Non sono state liquidate spese a carico degli intimati per la loro mancata difesa. È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002 (ulteriore contributo unificato paritario a quello dovuto per il ricorso, se dovuto).

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; qui è la norma che legittima l'azione proposta dal ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato per inammissibilità del ricorso per Cassazione

  • art. 543 c.p.c.

    articolo richiamato dal ricorrente come violato: la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività

  • art. 488 c.p.c.

    articolo invocato dal ricorrente tra le norme presuntamente violate; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale avendo escluso l'ammissibilità del ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    censura di legittimità utilizzata per denunziare la violazione e falsa applicazione di norme; il vizio dedotto non è stato esaminato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività

  • art. 327 c.p.c. (secondo la riforma introdotta dalla legge 69/2009)

    la Corte ha interpretato ed applicato questa norma stabilendo che, per il procedimento iniziato nel 2018, si applica il termine cd. 'lungo' di sei mesi per proporre ricorso per cassazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza; da ciò è derivata la dichiarazione di inammissibilità per tardività

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228) e comma 1 bis

    la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di questa norma, con la conseguenza che il ricorrente può essere tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti previsti)

Massime di principio

  • Verificare con precisione la data di pubblicazione della sentenza impugnata: per i giudizi iniziati prima della riforma, il termine per ricorso per cassazione può essere quello 'lungo' previsto dall'art. 327 c.p.c.; il conteggio del termine è essenziale per l'ammissibilità.
  • In materia di esecuzione forzata la sospensione feriale dei termini (vacanze giudiziarie) generalmente non si applica: non si può fare affidamento su tale sospensione per prolungare i termini di impugnazione.
  • La data di notifica del ricorso è determinante: anche se il ricorso è datato anteriormente, la notifica fuori termine rende l'impugnazione inammissibile; curare tempestivamente la notificazione a tutte le parti.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per motivi procedurali (es. tardività), il merito delle censure non viene esaminato: l'irregolarità procedurale può precludere ogni valutazione di diritto sostanziale.
  • Anche in caso di mancata attività difensiva della parte resistente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e possono comunque essere applicati oneri amministrativi (es. maggior contributo unificato) previsti dalla normativa vigente.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materie esecutive, conviene effettuare una verifica preventiva sia dei termini che delle modalità di notifica per evitare l'inammissibilità sui soli presupposti formali.

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