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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva chiesto, per la propria azienda silvo-pastorale, contributi comunitari in anni diversi: nel 1997 un aiuto ex Reg. CEE n. 2080/92 per il miglioramento della sughereta e un aiuto ex Reg. CEE n. 2078/92 per altra porzione di terreno; negli anni successivi aveva chiesto il solo contributo ex Reg. CEE n. 2078/92, estendendolo anche alla superficie destinata a sughereta. L'amministrazione aveva contestato che la superficie dichiarata differiva da quella accertata in misura superiore al 20%, con conseguente decadenza dagli aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92 per tutte le annualità e recupero delle somme già erogate, poi compensato con altri aiuti. In appello era stata confermata la legittimità della decadenza. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione/falsa applicazione del D.M. n. 159/1998, del D.M. n. 494/1998, della L.R. Sardegna n. 4/1994 e del Reg. CEE n. 2080/92, sostenendo: che l'aiuto ex Reg. CEE n. 2080/92 non comportasse obblighi pluriennali; che, quindi, la porzione di terreno poteva essere inclusa nella domanda ex Reg. CEE n. 2078/92; che mancasse un divieto di cumulo tra i due contributi; che, semmai, poteva venire in rilievo solo la revoca dell'aiuto ex Reg. CEE n. 2080/92 e non la decadenza di quello ex Reg. CEE n. 2078/92; e che il terreno era comunque stato destinato a coltura biologica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riguardava non la legittimità dei contributi ex Reg. CEE n. 2080/92, ma la revoca/decadenza degli aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92. La decisione di merito era fondata su due capisaldi: l'estensione della domanda al terreno adibito a sughereta aveva determinato il superamento del limite del 20% di scostamento previsto dall'art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998; inoltre, si era verificato un cumulo non consentito tra due diverse tipologie di aiuto, incompatibili per finalità e struttura. Le deduzioni del ricorrente sono state giudicate non pertinenti, in parte perché riferite al regime diverso del Reg. CEE n. 2080/92, in parte perché fondate su elementi di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e non specificamente censurati. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Sono stati richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 5, comma 2, D.M. n. 159/1998

    Prevede il limite dello scostamento del 20% tra superficie dichiarata e superficie accertata; il suo superamento ha giustificato la decadenza.

  • art. 1, comma 5, D.M. n. 159/1998

    È stato invocato dal ricorrente nel motivo, ma la Corte ha ritenuto le censure non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 14, comma 3, D.M. n. 494/1998

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eventuale decadenza potesse riguardare solo il contributo ex Reg. CEE n. 2080/92; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla controversia decisa.

  • artt. 14 e 16, L.R. Sardegna n. 4/1994

    Sono stati invocati per sostenere la compatibilità tra destinazione a sughereta e coltura agricola, ma la Corte ha rilevato che non incidono sul regime di riconoscimento dei contributi comunitari.

  • art. 2, comma 1, Reg. CEE n. 2080/92

    È stato richiamato nel motivo, ma la Corte ha osservato che la lite riguardava gli aiuti ex Reg. CEE n. 2078/92 e non la legittimità di quelli ex Reg. CEE n. 2080/92.

  • art. 14, D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020

    Richiamata per chiarire che la verifica concreta della debenza del contributo unificato aggiuntivo spetta all'amministrazione giudiziaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si incentra su profili diversi o non decisivi per la decisione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un duplice presupposto autonomo, il ricorrente deve censurare entrambi i capisaldi; la critica diretta solo a uno di essi non è idonea a scardinare la motivazione.
  • La contestazione sulla correttezza di una misura amministrativa basata su superfici dichiarate e superfici accertate richiede censure specifiche e pertinenti; non sono deducibili in cassazione mere rivalutazioni del fatto.
  • Norme regionali o settoriali che disciplinano l'uso del terreno non incidono automaticamente sul regime dei contributi comunitari, se non modificano espressamente i presupposti di concessione o di cumulo previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il cumulo tra aiuti pubblici non è consentito quando i due regimi hanno finalità e struttura incompatibili; la verifica della compatibilità deve essere condotta sulla disciplina che regola i contributi oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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