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Regolamento

R.R. Marche 8/2020

Modifiche degli articoli 6 e 13 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”)

Normativa regionaleR.R. Marche 8/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica alcuni punti della disciplina toscana sulla gestione degli ungulati nel territorio regionale, intervenendo sugli articoli 6 e 13 del r.r. 3/2012. Il testo fornito non riporta il contenuto delle modifiche, quindi si può solo rilevare l’aggiornamento formale della normativa esistente, efficace in Toscana dalla sua entrata in vigore nel 2020.

Modifiche alla disciplina regionale sulla gestione degli ungulati

Modifiche alla disciplina regionale sulla gestione degli ungulati

Il regolamento regionale interviene sulla disciplina toscana per la gestione degli ungulati, già contenuta nel regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3, adottato in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7. L’atto opera esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e apporta modifiche puntuali a due disposizioni del regolamento previgente.

Oggetto dell’intervento

L’atto aggiorna la normativa regionale sulla gestione degli ungulati modificando:

  • la lettera c) del comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012;
  • la lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012;
  • la lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012.

Il testo consolidato fornito non riproduce il contenuto materiale delle nuove formulazioni, ma segnala soltanto che tali parti del regolamento del 2012 sono state sostituite o modificate.

Ambito applicativo e finalità

La disciplina riguarda la gestione degli ungulati nel territorio regionale toscano, nell’ambito della protezione della fauna selvatica, della tutela dell’equilibrio ambientale e della disciplina dell’attività venatoria. L’intervento del 2020 ha natura di aggiornamento puntuale della normativa già esistente, senza introdurre nel testo fornito una disciplina autonoma o di portata generale diversa da quella del regolamento del 2012.

Effetti sul quadro normativo

L’effetto pratico del regolamento consiste nell’adeguamento di singole previsioni del r.r. 3/2012. Per il lettore operativo, ciò significa che la disciplina applicabile è quella risultante dalle disposizioni del regolamento del 2012 come modificate nel 2020, ma il contenuto preciso delle modifiche non è desumibile dal solo estratto fornito.

Decorrenza e attualità

Il provvedimento è pubblicato nel 2020 ed è formalmente riferito alla modifica di norme ancora richiamate come vigenti nel regolamento del 2012. Sulla base del testo disponibile non emergono termini temporali limitati di applicazione né una scadenza specifica. Non è quindi qualificabile come obsoleto solo in ragione del contenuto estratto, poiché incide su disposizioni regolamentari di settore ancora riconducibili alla gestione faunistica regionale.

Testo integrale

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