Ordinanza n. 660/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto n. 4107 dell'11/11/2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 350 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco; - del verbale n. 30 del 30/10/2025, siccome menzionato nel decreto suindicato, con cui la Commissione ha ritenuto sussistente una <<Alterazione dei parametri della composizione corporea alla bioimpedenziometria: massa grassa (FM) 24,7%)>> quale causa di esclusione ai sensi del decreto del 04/11/2019, n. 166, art. 1, c. 1, lett. b) e c. 2, il quale richiama l'art. 3 d.P.R. del 17/12/2015, n. 207; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti - comunque - lesivo dell'interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di 350 vigili del fuoco, disposta per alterazione dei parametri della composizione corporea rilevata mediante bioimpedenziometria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione, il verbale della Commissione sanitaria e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della valutazione relativa alla percentuale di massa grassa, risultata pari al 24,7%, quale causa di esclusione dalla procedura concorsuale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario accertare, ai fini della decisione, l'altezza, il peso e la percentuale di massa grassa del ricorrente e, sulla base di tali elementi, la sua idoneità alla selezione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandone l'esecuzione alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare di Roma, tramite una commissione composta da almeno due medici, eventualmente coadiuvati da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà svolgersi entro il 20 febbraio 2026 e dovrà essere seguita dal deposito, entro i dieci giorni successivi, di una relazione motivata e corredata dalla documentazione pertinente e dalla nota delle spese e dei compensi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il ricorrente dovrà adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi dieci giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. È stato disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione, finalizzata all'accertamento tecnico dei dati antropometrici e della percentuale di massa grassa rilevanti per stabilire l'idoneità concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale dipende dall'accertamento di parametri fisici o sanitari controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo tecnico qualificato e definendo puntualmente oggetto, modalità, termini e garanzie di partecipazione delle parti.
- La verificazione deve essere svolta secondo criteri tali da assicurare l'affidabilità dell'accertamento tecnico: composizione collegiale dell'organo verificatore, eventuale ricorso a specialisti, relazione motivata e produzione della documentazione utile a chiarire il punto controverso.
- Quando il ricorso contro l'esclusione da una procedura concorsuale può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami in presenza di un numero elevato di contraddittori.
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